Aggiornato a ottobre 2026 sulla base del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

In sintesi

  • Cos’è. Il DVR è il documento in cui il datore di lavoro mette per iscritto la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti in azienda e le misure scelte per ridurli (art. 28 del D.Lgs. 81/2008).
  • Chi riguarda. Ogni azienda con almeno un lavoratore, di qualsiasi settore e dimensione. È uno dei due obblighi che il datore di lavoro non può delegare a nessuno.
  • Come funziona. Il datore di lavoro valuta i rischi insieme all’RSPP e, quando serve, al medico competente, consulta l’RLS e firma un documento con data certa. Ogni cambiamento importante va valutato subito e riportato nel DVR entro 30 giorni.
  • Cosa fare. Controllare che il tuo DVR abbia tutti gli elementi richiesti dalla legge, le valutazioni specifiche della tua attività, un programma di miglioramento con nomi e scadenze e una data che descriva l’azienda di oggi.

Cos’è il DVR e a cosa serve?

Il DVR, documento di valutazione dei rischi, è il documento previsto dagli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008. Contiene l’analisi di tutti i rischi a cui sono esposti i lavoratori, le misure di prevenzione e protezione adottate e il programma per migliorare la sicurezza nel tempo.

La legge lo mette in cima agli obblighi del datore di lavoro. L’articolo 17 elenca solo due cose che non si possono delegare: la valutazione dei rischi con il relativo documento e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Dal DVR discende quasi tutto il resto: la formazione da fare, i dispositivi di protezione da consegnare, la sorveglianza sanitaria, le procedure. Ed è il primo documento che chiede un ispettore, o chi indaga dopo un infortunio.

Nei cantieri pesa ancora di più. Il possesso del DVR è uno dei requisiti per ottenere la patente a crediti, il titolo che serve alla maggior parte delle imprese per lavorare nei cantieri temporanei o mobili.

Chi deve fare il DVR?

Lo deve fare ogni datore di lavoro che ha almeno un lavoratore. Per il Testo unico conta come lavoratore anche chi non è assunto come dipendente, per esempio il socio lavoratore di cooperativa e il tirocinante.

Settore e dimensioni non contano. Uno studio professionale con una segretaria ha lo stesso obbligo di una fabbrica con 200 addetti. Cambiano il numero di rischi da analizzare e il livello di dettaglio.

La valutazione la fa il datore di lavoro, in collaborazione con l’RSPP e con il medico competente quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria (art. 29). Prima di chiudere il documento va consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Molte aziende affidano la parte tecnica a un consulente o a un RSPP esterno. Il consulente rileva, misura e scrive; il datore di lavoro firma e risponde del contenuto.

Entro quando va fatto il DVR in un’azienda nuova?

Chi avvia un’attività deve valutare i rischi subito e ha 90 giorni dall’inizio dell’attività per redigere il documento (art. 28, comma 3-bis).

Nei 90 giorni l’azienda non è scoperta. Il datore di lavoro deve dare subito evidenza documentata delle misure di prevenzione adottate e informare l’RLS. In pratica serve un documento datato che elenchi i rischi principali, le misure, i DPI consegnati e le nomine fatte.

Cosa deve contenere il DVR?

L’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 indica sei elementi. Se ne manca uno il documento è incompleto, e sanzionabile anche se esiste.

  1. La relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con i criteri usati. Il metodo lo sceglie il datore di lavoro, con un vincolo: il documento deve essere semplice, breve e comprensibile.
  2. Le misure di prevenzione e protezione già attuate e i dispositivi di protezione individuale (DPI) adottati.
  3. Il programma delle misure per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza.
  4. Le procedure per attuare quelle misure e i ruoli aziendali che se ne occupano, affidati a persone con competenze e poteri adeguati.
  5. I nomi dell’RSPP, dell’RLS (o RLST) e del medico competente che hanno partecipato alla valutazione.
  6. Le mansioni che espongono a rischi specifici e richiedono capacità professionale riconosciuta, esperienza specifica, formazione e addestramento adeguati.

Il punto 3 è il più facile da trascurare. Un elenco di buone intenzioni senza responsabili né scadenze non dimostra niente durante un’ispezione.

Il documento deve avere data certa. La si ottiene con la firma del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, con quelle di RSPP, RLS e medico competente. Funzionano anche la PEC e la firma digitale.

Il DVR può essere tenuto in formato digitale. Va conservato nell’unità produttiva a cui si riferisce (art. 29, comma 4) e l’RLS ha diritto a riceverne copia su richiesta, da consultare in azienda (art. 18).

DVR generale e DVR specifici: quali rischi si valutano a parte?

Il DVR deve coprire tutti i rischi. L’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 cita espressamente anche quelli che riguardano gruppi di lavoratori particolari: lo stress lavoro-correlato, le lavoratrici in gravidanza, le differenze di genere, l’età, la provenienza da altri Paesi e il tipo di contratto.

Per alcuni rischi il Testo unico fissa metodi propri, e spesso misurazioni strumentali. Le valutazioni specifiche più frequenti sono queste:

  • rumore e vibrazioni (Titolo VIII), spesso con misure sul campo;
  • agenti chimici (Titolo IX), a partire dalle schede di sicurezza dei prodotti usati;
  • movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI);
  • videoterminali (Titolo VII), per chi li usa in modo abituale;
  • stress lavoro-correlato, con il metodo della Commissione consultiva del 2010: trovi i dettagli nella guida su cosa deve contenere la valutazione dello stress nel DVR;
  • incendio, con i criteri dei decreti antincendio del 2021.

Ogni valutazione specifica fa parte del DVR, anche quando è un allegato separato.

Poi ci sono i rischi nuovi. Algoritmi che assegnano turni e ritmi, software che misurano le prestazioni, lavoro da remoto.

Nessun titolo del Testo unico li tratta a parte, e rientrano comunque nell’obbligo di valutare tutti i rischi. Ne parliamo nella Guida Definitiva alla Sicurezza sul Lavoro 2026.

Si può usare il DVR standardizzato?

Le aziende fino a 50 lavoratori possono valutare i rischi con le procedure standardizzate del decreto interministeriale 30 novembre 2012 (art. 29, commi 5 e 6). Il modello guida la valutazione passo per passo, con moduli e schede già impostati.

Non tutte le piccole aziende possono usarlo. Sono escluse quelle che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, cancerogeni o mutageni, all’amianto o ad atmosfere esplosive, e alcune attività elencate dall’articolo 31, come le industrie a rischio di incidente rilevante.

L’autocertificazione della valutazione, un tempo ammessa per le aziende più piccole, non esiste più dal 2013.

Il modello standardizzato semplifica il formato. L’obbligo di valutare tutti i rischi presenti resta identico, e un modulo compilato con il copia e incolla ha gli stessi problemi di un DVR generico.

Quando va aggiornato il DVR?

Il DVR non ha una scadenza fissa. Per l’articolo 29, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 va rielaborato quando succede una di queste cose:

  • modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro importanti per la salute e la sicurezza;
  • evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
  • infortuni significativi;
  • risultati della sorveglianza sanitaria che lo rendono necessario.

In questi casi la valutazione va rifatta subito e le misure aggiornate. Il documento rielaborato va chiuso entro 30 giorni. Nel frattempo serve evidenza documentata di quello che hai fatto, e l’RLS va informato.

Qualche esempio concreto: una nuova linea produttiva o un macchinario diverso, il trasloco in un’altra sede, nuove sostanze in magazzino, un cambio di turni, un software che decide carichi o ritmi di lavoro, un infortunio che mostra un rischio sottovalutato.

Anche le novità normative vanno tenute d’occhio, perché possono cambiare formazione, procedure e ruoli che il DVR richiama. Le ultime le trovi negli articoli sulla Legge PMI 2026 e sul Decreto SSL 2026.

Secondo noi conviene rileggere il DVR almeno una volta l’anno, anche se non è successo niente. È il modo più semplice per accorgersi dei cambiamenti che nessuno ha segnalato.

DVR, DUVRI, POS e piano di emergenza: che differenza c’è?

DVR, DUVRI, POS e piano di emergenza sono quattro documenti diversi, con obblighi diversi. Si confondono spesso perché parlano tutti di rischi.

  • DVR: valuta i rischi della tua azienda per i tuoi lavoratori. Lo redige il datore di lavoro (art. 28).
  • DUVRI: il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze. Lo redige il committente quando affida lavori, servizi o forniture a imprese esterne o a lavoratori autonomi dentro la propria azienda, per gestire i rischi che nascono dal lavorare negli stessi spazi (art. 26).
  • POS: il piano operativo di sicurezza. Lo redige ogni impresa esecutrice per il singolo cantiere in cui lavora (artt. 89 e 96).
  • Piano di emergenza: organizza evacuazione e gestione delle emergenze. Con il decreto 2 settembre 2021 va scritto nei luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori, in quelli aperti al pubblico con più di 50 persone presenti insieme e nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Le regole sono nell’articolo sui nuovi obblighi per la sicurezza antincendio.

DUVRI, POS e piano di emergenza partono dai rischi che il DVR ha già individuato. Quando il DVR cambia, vanno ricontrollati anche loro.

Cosa rischia chi non ha il DVR o lo ha incompleto?

Le sanzioni per il datore di lavoro sono nell’articolo 55 del D.Lgs. 81/2008. Gli importi qui sotto tengono conto della rivalutazione del 15,9% applicata alle violazioni commesse dal 6 ottobre 2023.

  • Valutazione non fatta o DVR assente: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da circa 3.560 a 9.110 euro (comma 1). La stessa pena vale per la mancata nomina dell’RSPP.
  • Attività con rischi più gravi: solo l’arresto, da 4 a 8 mesi. Riguarda per esempio le aziende con esposizione ad agenti biologici, cancerogeni o mutageni o all’amianto e i cantieri con più imprese e almeno 200 uomini-giorno (comma 2).
  • DVR senza misure, programma o procedure, oppure fatto senza consultare l’RLS o non aggiornato quando serviva: ammenda da circa 2.850 a 5.700 euro (comma 3).
  • DVR senza la relazione con i criteri di valutazione o senza l’elenco delle mansioni a rischio specifico: ammenda da circa 1.420 a 2.850 euro (comma 4).

Le sanzioni sono solo una parte del costo. Dopo un infortunio il DVR è il primo documento che si esamina per capire se quel rischio era stato valutato.

Nei cantieri, un’impresa con lavoratori che non ha il DVR non ottiene la patente a crediti. E la riduzione del premio INAIL con il modello OT23 premia chi fa più del minimo di legge: un DVR in ordine è il punto di partenza.

Checklist: il tuo DVR è in regola?

  1. Il DVR esiste, ha data certa ed è firmato dal datore di lavoro.
  2. Contiene tutti e sei gli elementi dell’articolo 28: relazione con i criteri, misure e DPI, programma di miglioramento, procedure e ruoli, nomi di RSPP, RLS e medico competente, mansioni a rischio specifico.
  3. L’RLS è stato consultato prima della chiusura del documento e la consultazione risulta per iscritto.
  4. Ci sono, aggiornate, le valutazioni specifiche che la tua attività richiede: rumore, vibrazioni, chimico, carichi, videoterminali, stress, incendio.
  5. Ogni misura del programma di miglioramento ha un responsabile e una scadenza.
  6. Il documento descrive l’azienda com’è oggi: sedi, reparti, mansioni, macchinari e sostanze.
  7. Ogni cambiamento degli ultimi mesi (nuove attrezzature, trasloco, nuove mansioni, infortuni) è stato valutato e riportato nel DVR entro 30 giorni.
  8. Le mansioni a rischio specifico corrispondono a formazione e addestramento fatti davvero, secondo i nuovi obblighi di formazione sulla sicurezza.
  9. Una copia è conservata nell’unità produttiva a cui si riferisce ed è a disposizione dell’RLS.
  10. Se lavori con appaltatori o in cantiere, DUVRI e POS partono dai rischi del DVR e non li contraddicono.

Come può aiutarti RDC con il DVR?

RDC segue gli adempimenti documentali del D.Lgs. 81/2008 con la consulenza su sicurezza e formazione:

  • DVR generale e DVR specifici per rumore, vibrazioni, rischio chimico, stress lavoro-correlato e movimentazione manuale dei carichi;
  • piano di emergenza ed evacuazione, POS e DUVRI;
  • incarico di RSPP esterno;
  • corsi di formazione obbligatoria per lavoratori, preposti, RLS e addetti a primo soccorso e antincendio.

Il nostro sistema di gestione per la qualità è certificato UNI EN ISO 9001:2015. Tutti gli articoli sul tema sono raccolti nella pagina sulla sicurezza sul lavoro.

Non sai in che stato è il tuo DVR? Scrivici: partiamo da una prima verifica degli adempimenti e ti diciamo cosa manca.

Domande frequenti sul DVR

Il DVR è obbligatorio anche con un solo dipendente?

Il DVR è obbligatorio dal primo lavoratore, qualunque sia il contratto. Per il D.Lgs. 81/2008 contano anche figure come il socio lavoratore di cooperativa e il tirocinante. Le aziende fino a 50 lavoratori possono usare le procedure standardizzate del decreto 30 novembre 2012, salvo le attività escluse dall’articolo 29.

Chi deve firmare il DVR?

Il DVR lo firma il datore di lavoro, che ne risponde personalmente. Per provare la data del documento possono firmarlo anche l’RSPP, l’RLS o l’RLST e il medico competente, se nominato. In alternativa la data certa si ottiene con strumenti come la PEC o la firma digitale.

Ogni quanto va aggiornato il DVR?

Il DVR non ha una scadenza fissa. Va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche importanti del processo produttivo o dell’organizzazione, evoluzioni della tecnica, infortuni significativi o esiti della sorveglianza sanitaria che lo richiedono. Valutazione e misure vanno aggiornate subito, prima ancora della nuova versione del documento.

Entro quando un’azienda nuova deve fare il DVR?

Un’impresa appena costituita deve valutare i rischi subito e redigere il DVR entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, come prevede l’articolo 28, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008. Nel frattempo deve documentare le misure di prevenzione adottate e informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il DVR si può tenere in formato digitale?

Il DVR può essere tenuto su supporto informatico, purché abbia data certa, ottenuta per esempio con la firma digitale o l’invio tramite PEC. Va conservato nell’unità produttiva a cui si riferisce e l’RLS può chiederne una copia, anche digitale, da consultare in azienda.

Chi non ha dipendenti deve fare il DVR?

Un’impresa senza lavoratori, come una ditta individuale senza dipendenti o un lavoratore autonomo, non deve redigere il DVR. Restano gli obblighi dell’articolo 21 del D.Lgs. 81/2008: usare attrezzature conformi e DPI adeguati e, negli appalti, esporre la tessera di riconoscimento con fotografia.

Cosa si rischia se il DVR manca o è incompleto?

Senza DVR il datore di lavoro rischia l’arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da circa 3.560 a 9.110 euro. Un DVR incompleto o non aggiornato è punito con ammende da circa 1.420 a 5.700 euro, a seconda degli elementi mancanti.

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