Il Decreto del Ministro dell’Interno che entrerà in vigore il 4 ottobre 2022, andrà a sostituire il D.M. pubblicato il 10 marzo 1998, intervenendo sulla gestione in emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e sulle caratteristiche in tema di servizio di prevenzione e protezione antincendio.

Il Decreto si applicherà:

  1. In tutti i luoghi dell’azienda in cui vengono svolte attività lavorative, ad eccezione dei mezzi di trasporto, delle industrie estrattive, dei pescherecci, dei campi e di tutti i terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.
  2. Nei cantieri temporanei o mobili, limitatamente alle prescrizioni degli articoli 4 (nomina degli addetti antincendio), 5 (formazione e aggiornamento degli addetti antincendio) e 6 (requisiti dei docenti).

Nello specifico, il Datore di lavoro avrà l’obbligo di redigere un piano antincendio per le emergenze se sussistono le seguenti casistiche:

  • luogo di lavoro sono presenti almeno 10 lavoratori;
  • luogo di lavoro aperto al pubblico dove, indipendentemente dal numero dei lavoratori, siano contemporaneamente presenti più di 50 persone;
  • luogo di lavoro in cui si svolgono le attività elencate nell’allegato 1 al Dpr 151/2011, soggette a visite e controlli di prevenzione incendi.

Per tutte le altre Aziende che non rientrano nelle fattispecie sopra elencate sussiste l’obbligo di attuare misure organizzative e gestionali in caso di incendio; tali misure andranno riportate nel DVR o redatte in apposita procedura.

Per maggiori informazioni contattateci senza impegno presso il nostro ufficio di Roma (RM) allo  +39 3287236407 oppure alla mail  info@rdconsulting.it, saremo lieti di fornire tutte le risposte che cercate!

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