In sintesi
Cos’è: Il Decreto Salute e Sicurezza sul Lavoro è stato convertito in legge il 4 giugno 2026, con novità operative immediate su patente a crediti, subappalti e fascicolo del lavoratore.
Chi riguarda: Tutte le imprese soggette al D.Lgs. 81/2008, con attenzione specifica a chi opera in appalto/subappalto e alle PMI sotto i 15 dipendenti.
Cosa cambia:
- Sanzioni rafforzate per la patente a crediti, con rischio sospensione attività sotto i 15 crediti
- Nuovi obblighi documentali per i subappaltatori in materia di sicurezza
- Obbligo di integrare le competenze di sicurezza nel fascicolo elettronico del lavoratore
- Requisiti più stringenti per la formazione dell’RLS nelle imprese sotto i 15 dipendenti
Cosa fare: Verificare lo stato della patente a crediti, aggiornare i protocolli di qualifica dei subappaltatori, strutturare il fascicolo elettronico delle competenze, controllare la formazione dell’RLS.
Il 4 giugno 2026 il Decreto Salute e Sicurezza sul Lavoro è stato convertito in legge.
Non è un aggiornamento di routine. Tre aree richiedono intervento immediato: patente a crediti, gestione dei subappalti, fascicolo elettronico del lavoratore. Su tutte e tre, le aspettative di conformità si alzano. Sulla patente a crediti, anche le sanzioni.
Chi opera in appalto o subappalto deve muoversi adesso. Chi ha meno di 15 dipendenti ha un punto specifico da verificare sulla formazione dell’RLS.

Cos’è il Decreto SSL e cosa ha introdotto
Il Decreto Legge 159/2025, entrato in vigore nell’autunno 2025, è stato convertito in legge il 4 giugno 2026 con modifiche. Il testo interviene sul D.Lgs. 81/2008 su più fronti: patente a crediti, appalti e subappalti, tracciabilità delle competenze, formazione nelle piccole imprese.
Per una panoramica del quadro normativo complessivo su cui il decreto si innesta, l’articolo Guida alla sicurezza sul lavoro 2026 copre i filoni principali ancora in vigore.
Patente a crediti: sanzioni rafforzate e perimetro allargato
La patente a crediti era già operativa per i cantieri edili dall’ottobre 2024. Il decreto ne estende la portata e inasprisce le conseguenze per chi non è in regola.
Il meccanismo rimane: ogni impresa parte da 30 crediti, incrementabili fino a 100. Sotto la soglia di 15 crediti scatta la sospensione delle attività nei cantieri. Quello che cambia sono le sanzioni collegate alle violazioni che fanno perdere crediti: più pesanti, con effetti diretti sulla continuità operativa.
Per chi non ha ancora approfondito il sistema di decurtazione e recupero punti, l’articolo cosa cambia per le imprese edili con la patente a crediti spiega il funzionamento operativo nel dettaglio.
Cosa fare adesso: verificare il punteggio attuale, identificare esposizioni a perdita di crediti nei cantieri aperti, aggiornare i contratti di subappalto.
Subappalti: nuovi obblighi documentali
Questa è l’area con più attrito operativo, specialmente per chi gestisce catene di appalto complesse.
Il decreto impone controlli più stringenti sull’adeguatezza dei subappaltatori in materia di sicurezza. Non basta il contratto: serve documentazione che attesti la regolarità del subappaltatore rispetto al D.Lgs. 81/2008 e, dove applicabile, lo stato della sua patente a crediti.
Per le imprese committenti, questo si traduce in un aggiornamento dei protocolli di qualifica del fornitore. Per chi lavora come subappaltatore, significa avere la documentazione pronta e aggiornata prima di entrare in cantiere.
Fascicolo elettronico del lavoratore: competenze e tracciabilità
Il decreto consolida l’obbligo di registrare digitalmente le competenze in materia di sicurezza nel fascicolo elettronico del lavoratore.
Formazione completata, abilitazioni specifiche, aggiornamenti periodici: tutto deve essere consultabile. Non è un adempimento fine a sé stesso. In caso di controllo o incidente, la tracciabilità delle competenze è uno degli elementi che determina la posizione dell’impresa.
Chi usa già gestionali HR ha spesso i dati. Ma raramente li ha organizzati in modo da soddisfare questo requisito specifico. Vale la pena verificarlo.
RLS nelle piccole imprese: un punto che spesso manca
Il decreto rafforza i requisiti formativi per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nelle aziende con meno di 15 dipendenti.
Nelle realtà piccole, l’RLS è spesso nominato per obbligo ma non adeguatamente formato. La nomina non basta: serve documentare che la formazione sia effettiva, aggiornata e coerente con le nuove disposizioni dell’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025.
Su questo punto, il decreto si sovrappone a quanto già operativo dal 19 maggio 2026. L’articolo cosa cambia dopo la fine del periodo transitorio per la formazione dettaglia gli obblighi formativi aggiornati per tutte le figure aziendali, incluso l’RLS.
Il DVR non si aggiorna da solo
Un elemento trasversale a tutte le novità del decreto: ogni cambiamento organizzativo rilevante, compresa l’introduzione o l’estensione del lavoro agile, richiede un aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi.
La Legge 34/2026, attiva dal 7 aprile 2026, ha già introdotto l’obbligo di integrare nel DVR i rischi specifici del lavoro da remoto. Chi non l’ha ancora fatto è in ritardo su due fronti.
Per capire cosa deve contenere concretamente una valutazione dei rischi aggiornata, inclusa la sezione sullo stress lavoro-correlato, l’articolo stress lavoro-correlato nel DVR: cosa deve contenere nel 2026 copre le specifiche operative richieste in sede ispettiva.
FAQ : Domande frequenti sul decreto SSL
Il sistema della patente a crediti è nato per i cantieri temporanei e mobili in edilizia, operativo dall’ottobre 2024. Il Decreto SSL 2026 rafforza le sanzioni e consolida gli obblighi già in vigore in quel perimetro. L’estensione ad altri settori è oggetto di discussione normativa, ma a giugno 2026 l’applicazione principale rimane l’edilizia e i cantieri.
La mancata o incompleta tracciabilità delle competenze in materia di sicurezza espone l’impresa a rilievi ispettivi e, in caso di infortuni, può costituire un elemento di responsabilità del datore di lavoro. Le sanzioni rientrano nell’impianto del D.Lgs. 81/2008, che prevede arresto da 3 a 6 mesi o ammenda fino a 6.400 euro per omissioni documentali rilevanti.
Sì. La Legge 34/2026 ha reso obbligatorio integrare nel DVR i rischi specifici del lavoro agile. Ogni estensione o modifica sostanziale delle modalità di lavoro da remoto richiede una revisione del documento. Non si tratta di una scadenza periodica, ma di un obbligo legato ai cambiamenti organizzativi.
Il decreto rafforza i requisiti formativi per l’RLS nelle aziende con meno di 15 dipendenti, ma va letto insieme all’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025, pienamente in vigore dal 19 maggio 2026. I percorsi formativi devono essere aggiornati e documentati. Chi ha una nomina formale ma senza formazione adeguata deve regolarizzare la situazione.
Sì. RDC offre il servizio di RSPP esterno, che include la gestione di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, l’aggiornamento del DVR e il supporto nella qualifica dei subappaltatori. Per informazioni, consulta la pagina consulenza sicurezza e formazione.