In sintesi

Cos’è. Le nuove disposizioni del Ministero della Salute (nota dell’8 luglio 2026) su etichettatura, presentazione e pubblicità di integratori a base di probiotici e sostanze vegetali (botanicals).

Chi riguarda. Produttori e distributori di integratori alimentari con probiotici o ingredienti vegetali (botanicals), inclusi i canali di vendita online e i social media.

Cosa cambia. Il Ministero ribadisce il divieto assoluto di claim su prevenzione, cura o guarigione di malattie, con criticità specifiche su identificazione dei ceppi probiotici e razionale scientifico dei botanicals.

Cosa fare. Rivedere subito sito, etichette, materiale promozionale e canali social, verificando la conformità di ogni claim al Reg. CE 1924/2006 e al DM 10 agosto 2018.

L’8 luglio 2026 la Direzione Generale dell’Igiene e della Sicurezza Alimentare ha inviato agli Operatori del settore alimentare (OSA) una nota relative alle disposizioni e prescrizioni vincolanti in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità di integratori a base di probiotici e sostanze vegetali, con il fine di contrastare le pratiche commerciali ingannevoli.

Si tratta di una nota formale con protocollo, riferimenti normativi precisi e un paragrafo dedicato al regime sanzionatorio. Vale la pena approfondirla per scoprire le novità a riguardo.

Cosa prevedono le nuove disposizioni ministeriali

Il Ministero parla chiaro fin dalle prime righe. Nell’ambito delle attività di vigilanza sul mercato, sono emerse “criticità e non conformità sistematiche” nella presentazione, etichettatura e pubblicità di prodotti con microrganismi probiotici e/o sostanze e preparati vegetali.

La parola chiave è “sistematiche”. Non si tratta di casi isolati.

La nota richiama l’attenzione degli OSA su un punto preciso: la comunicazione commerciale complessiva deve essere conforme al quadro normativo vigente. E quando dice “complessiva” lo intende alla lettera: denominazione di vendita, confezionamento, materiale pubblicitario, siti web, canali social, qualsiasi altra forma di informazione al consumatore. Tutto rientra nel perimetro di controllo, non solo l’etichetta fisica sulla confezione.

Il divieto di claim su prevenzione, cura e guarigione

Il cuore della nota è un divieto che esiste già nella normativa, ma che il Ministero ha deciso di ribadire con forza: è assolutamente vietato attribuire a probiotici e botanicals proprietà di prevenzione, trattamento o guarigione di malattie umane.

Il riferimento normativo è duplice: l‘articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 e l’articolo 6 del D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169.

Cosa significa in pratica? Che un’etichetta o un post social non può suggerire, nemmeno indirettamente, che un integratore previene una patologia, la cura o porta alla guarigione. 

E la nota è esplicita su un rischio specifico: l’uso di acronimi, sigle o espressioni gergali che il consumatore può interpretare come riferimento a una condizione patologica, anche senza nominarla apertamente. L’esempio che il Ministero fa è quello della sindrome del colon irritabile o dei disturbi dell’alvo: se il richiamo è ambiguo e privo di esplicitazione scientifica chiara, il rischio di rilievo è concreto.

Resta fermo, poi, che eventuali indicazioni nutrizionali e sulla salute devono rispettare il Regolamento (CE) n. 1924/2006. Su questo il quadro non cambia rispetto a quanto già discusso a proposito della conformità normativa degli integratori alimentari. Quello che cambia è il livello di attenzione che il Ministero sta dedicando a due categorie specifiche.

Probiotici e botanicals: le criticità specifiche

La nota ministeriale dedica un paragrafo distinto a ciascuna categoria, e le richieste sono diverse.

Per i probiotici, il Ministero chiede tre cose concrete. 

  1. I ceppi devono essere chiaramente identificati e depositati presso collezioni internazionali ufficiali.
  2. La quantità del microrganismo nel prodotto deve garantirne stabilità e vitalità fino alla scadenza, alle condizioni di conservazione indicate. 
  3. La dicitura “integratore alimentare” deve comparire in modo visibile e inequivocabile accanto alla denominazione di vendita. Non basta che sia scritta da qualche parte in etichetta: deve essere associata chiaramente al nome del prodotto.

Per i botanicals, il punto critico è diverso: il razionale scientifico. Le indicazioni sugli effetti fisiologici devono essere coerenti con il decreto ministeriale 10 agosto 2018 e i suoi aggiornamenti, e supportate da un adeguato razionale scientifico. Gli operatori devono verificare che gli effetti dichiarati siano coerenti con la composizione reale del prodotto, in particolare con l’apporto dei costituenti a cui quegli effetti sono attribuiti, in relazione alla dose giornaliera raccomandata. E devono rispettare i livelli di assunzione considerati sicuri da EFSA e dalle autorità nazionali.

In entrambi i casi, il filo conduttore è lo stesso: non basta che il claim “suoni bene”. Deve reggere a una verifica documentale.

Cosa devono rivedere subito le aziende

Se produci o distribuisci integratori con probiotici o botanicals, questo è il momento di fare un controllo puntuale. Non tra un mese, adesso.

  • Sito web. Rileggi ogni pagina prodotto. Cerca riferimenti, anche indiretti, a patologie, sintomi o effetti terapeutici. Controlla anche le pagine FAQ e blog, dove spesso finiscono claim più disinvolti di quelli in etichetta.
  • Etichette. Verifica che la dicitura “integratore alimentare” sia visibile e associata alla denominazione di vendita. Controlla che ogni claim salutistico sia tra quelli autorizzati dal Reg. CE 1924/2006 e che i botanicals abbiano un razionale scientifico coerente con il DM 10 agosto 2018.
  • Materiale promozionale. Brochure, cataloghi, contenuti per la forza vendita: stessa verifica del sito. Il Ministero equipara esplicitamente questi canali all’etichetta fisica.
  • Canali social. Post, caption, risposte ai commenti. Un influencer o un social media manager che scrive “aiuta a combattere il colon irritabile” espone l’azienda esattamente come farebbe l’etichetta.
  • Documentazione a supporto. Per ogni claim in uso, verifica di avere la documentazione tecnico-scientifica che lo giustifica. Se non ce l’hai, o se risale a anni fa e non è mai stata aggiornata, è il momento di colmare il vuoto.

Il mancato adempimento comporta sanzioni amministrative e pecuniarie ai sensi del D.Lgs. 27/2021 e del D.Lgs. 145/2007 sulla pubblicità ingannevole. Nei casi più gravi, la nota richiama anche l’eventuale rilevanza penale, quando la condotta configura frode in commercio o immissione sul mercato di prodotti pericolosi per la salute pubblica.

Come RDC supporta la revisione regolatoria

RDC affianca le aziende con i suoi servizi di consulenza regolatoria nella revisione di etichette, claims e materiale promozionale, con l’obiettivo di allineare la comunicazione commerciale complessiva alle prescrizioni ministeriali.

Se vuoi approfondire il quadro generale sulla conformità normativa degli integratori nel 2026 e notifica al Ministero della Salute, trovi tutti i dettagli nel nostro articolo.

Per una prima valutazione della tua comunicazione commerciale, puoi contattarci direttamente.

Domande frequenti

Cosa cambia nelle etichette di probiotici e botanicals con le nuove disposizioni ministeriali?

La nota dell’8 luglio 2026 non introduce nuove regole, ma ribadisce con forza quelle esistenti e amplia il perimetro di controllo a tutta la comunicazione commerciale, non solo all’etichetta fisica.

È vietato indicare che un integratore previene o cura una malattia?

Sì, in modo assoluto. L’articolo 7 del Regolamento (UE) 1169/2011 e l’articolo 6 del D.Lgs. 169/2004 vietano di attribuire a un integratore alimentare proprietà di prevenzione, trattamento o guarigione di malattie umane. Il divieto vale anche per riferimenti indiretti: acronimi, sigle o espressioni gergali che il consumatore può associare a una patologia, anche senza nominarla esplicitamente, rientrano nel perimetro vietato se non sono scientificamente chiariti.

Come si distingue un claim salutistico consentito da uno vietato?

Un claim è consentito solo se rientra tra quelli autorizzati dal Regolamento (CE) 1924/2006 e dalle liste EFSA, oppure se è espressamente previsto dalla normativa nazionale. Per i botanicals, deve inoltre essere coerente con gli effetti fisiologici ammessi dal DM 10 agosto 2018 e supportato da un apporto di costituenti adeguato alla dose giornaliera raccomandata.

Cosa deve fare un’azienda per mettersi in regola con la nuova normativa?

Un audit completo della comunicazione commerciale: sito web, etichette, materiale promozionale e canali social, verificati claim per claim. Per i probiotici va controllata l’identificazione dei ceppi e la dicitura “integratore alimentare” in etichetta. Per i botanicals va verificato il razionale scientifico di ogni effetto dichiarato. Dove manca la documentazione a supporto, va reperita o il claim va rimosso.

Cosa rischia un’azienda che non aggiorna etichette e materiale promozionale?

Il mancato adeguamento espone l’azienda a sanzioni amministrative e pecuniarie ai sensi del D.Lgs. 27/2021 e del D.Lgs. 145/2007 sulla pubblicità ingannevole. Nei casi più gravi, la nota ministeriale richiama anche l’eventuale rilevanza penale, quando la condotta configura frode in commercio o immissione sul mercato di prodotti pericolosi per la salute pubblica. A questo si aggiunge il rischio reputazionale di un rilievo pubblico da parte del Ministero.

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