Aggiornato a novembre 2026. Fonti: D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 (Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026) e D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Dal 23 ottobre 2026 il DVR deve tenere conto dei sistemi di intelligenza artificiale che decidono turni, ritmi, modo di lavorare o scelte di sicurezza. Lo chiede l’articolo 42 del D.Lgs. 179/2026, il decreto che adegua le regole italiane all’AI Act europeo.

E l’articolo 41 mette un limite in più: nessuna assunzione, sanzione o licenziamento può essere deciso solo da un algoritmo.

In sintesi

  • Cos’è: il D.Lgs. 179/2026 adegua le norme italiane al Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale, l’AI Act. È in vigore dal 23 ottobre 2026.
  • Chi riguarda: ogni datore di lavoro che usa software con funzioni di IA capaci di incidere su organizzazione del lavoro, ritmi produttivi, modo di lavorare o decisioni di sicurezza.
  • Cosa cambia: questi sistemi entrano nella valutazione dei rischi e nella formazione dei lavoratori (articolo 42). Le decisioni sul personale restano a una persona (articolo 41).
  • Cosa fare: censire i sistemi di IA in uso, valutarli nel DVR, aggiornare formazione e informative, nominare chi firma le decisioni sul personale.

Cos’è il D.Lgs. 179/2026 e da quando si applica?

Il D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 è il decreto con cui l’Italia adegua le proprie norme all’AI Act, come chiedeva la legge italiana sull’intelligenza artificiale (Legge 23 settembre 2025, n. 132).

È uscito nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026, ha 54 articoli ed è in vigore dal 23 ottobre 2026.

Gran parte del testo dice chi controlla. L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) diventa autorità di notifica, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con l’Unione europea.

Per le violazioni più gravi, cioè l’uso di pratiche vietate dall’AI Act, le sanzioni arrivano a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo.

Se ti occupi di sicurezza in azienda, gli articoli da leggere sono due: il 41, sulle decisioni che riguardano il personale, e il 42, che porta l’intelligenza artificiale dentro il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Quali sistemi di intelligenza artificiale vanno valutati nel DVR?

L’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 179/2026 chiede di valutare, dentro la valutazione dei rischi dell’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, i sistemi di IA che incidono su almeno uno di questi quattro aspetti:

  • l’organizzazione del lavoro: chi fa cosa, con quali turni, con quali priorità;
  • i ritmi produttivi: velocità, obiettivi orari, pause;
  • le modalità di esecuzione della prestazione: come si svolge in concreto un compito;
  • le decisioni che riguardano la sicurezza: fermare una macchina, segnalare un pericolo, autorizzare l’accesso a un’area.

Per sistema di IA vale la definizione dell’AI Act: un sistema automatico che, a partire dai dati che riceve, produce previsioni, raccomandazioni, contenuti o decisioni con un certo grado di autonomia.

Qualche esempio pratico: il software che assegna turni e carichi, il sistema che fissa gli obiettivi di prelievo in magazzino, la telecamera con visione artificiale che segnala chi entra in un’area pericolosa, l’algoritmo che decide quando fermare un impianto per manutenzione.

Secondo noi il confine passa da qui. Un assistente che scrive bozze di email difficilmente cambia i ritmi di qualcuno. Un sistema che misura la produttività di ogni operatore e alza gli obiettivi ogni settimana entra in pieno nella norma.

Se non sei sicuro, mettilo nel censimento e scrivi nel DVR perché lo hai escluso. È una riga, e dimostra che la valutazione l’hai fatta.

Chi deve valutare i sistemi di IA nel DVR?

Il datore di lavoro, e non può delegarlo. L’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 gli affida la valutazione dei rischi, da fare insieme all’RSPP e al medico competente, dove è nominato, dopo aver consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Con l’IA serve anche qualcuno che conosca il software: il fornitore, l’IT interno o il responsabile di produzione. Deve saper dire cosa fa il sistema, quali dati usa e cosa succede quando sbaglia.

Senza queste informazioni l’RSPP valuta al buio.

Cosa cambia nel DVR con l’intelligenza artificiale?

Il DVR deve descrivere anche i rischi che nascono dall’uso dell’IA. Nella nostra guida al DVR avevamo messo tra i rischi nuovi gli algoritmi che assegnano turni e ritmi: con il D.Lgs. 179/2026 è la legge a chiederlo in modo esplicito.

Per ogni sistema censito, il documento dovrebbe dire quattro cose: cosa fa, su quali attività e lavoratori incide, quali rischi introduce, quali misure li riducono.

I rischi tipici sono di tre famiglie:

  • organizzativi e psicosociali: ritmi decisi dal software, controllo continuo della prestazione, meno autonomia. Rientrano nella valutazione dello stress lavoro-correlato;
  • fisici: un ritmo più alto vuol dire più movimentazioni, più ripetitività, più fatica;
  • di affidabilità del sistema: il sensore che non vede una persona, un riconoscimento sbagliato, un comportamento diverso dopo un aggiornamento del software.

Per la parte psicosociale il metodo c’è già: è quello che usi per lo stress lavoro-correlato nel DVR, con il medico competente e l’RLS coinvolti e i risultati letti per gruppi di mansioni.

Poi ci sono i tempi. Se un sistema di IA cambia l’organizzazione del lavoro in un modo che pesa sulla salute e sulla sicurezza, l’articolo 29, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 chiede di rielaborare subito la valutazione dei rischi. Il documento aggiornato va chiuso entro 30 giorni.

Quali obblighi di informazione e formazione sull’IA per i lavoratori?

L’articolo 42, comma 3, del D.Lgs. 179/2026 chiede ai datori di lavoro un’informazione e una formazione adeguate su due punti: i rischi specifici dei sistemi di IA e le misure di prevenzione e protezione adottate.

Si somma all’obbligo di alfabetizzazione dell’articolo 4 dell’AI Act, in vigore dal 2 febbraio 2025: chi usa sistemi di IA deve garantire che il personale ne sappia abbastanza per usarli.

La strada più semplice, secondo noi, è un modulo sull’IA dentro la formazione specifica dei lavoratori, legato ai rischi della mansione. Un corso generico sull’intelligenza artificiale difficilmente copre i rischi e le misure della tua azienda, che sono quello che l’articolo 42 chiede.

Se devi rivedere il piano formativo, parti dai nuovi obblighi di formazione sulla sicurezza.

Il comma 4 va nella direzione opposta. Il Ministero del Lavoro, in raccordo con l’Ispettorato nazionale del lavoro e gli altri enti competenti, promuoverà l’IA come strumento per prevenire infortuni e malattie professionali. Ne abbiamo parlato nell’articolo su come l’IA può rendere più sicuri i luoghi di lavoro.

Cosa prevede l’articolo 41 sulle decisioni che riguardano il personale?

L’articolo 41 del D.Lgs. 179/2026 riguarda le decisioni sul rapporto di lavoro: assunzione, modifica e cessazione, compresi provvedimenti disciplinari e valutazioni delle prestazioni.

Se usi un sistema di IA, la decisione finale non può basarsi solo sul trattamento automatizzato. Deve prenderla una persona con un potere effettivo e autonomo, e una firma di facciata non basta. Nemmeno il consenso del lavoratore sblocca il divieto.

La ricerca e la selezione dei candidati, anche quando escludono qualcuno dalle fasi successive, per espressa previsione non contano come decisione finale sull’assunzione. Restano comunque i limiti del GDPR e il divieto di discriminazione.

Prima di avviare il trattamento va data l’informativa dell’articolo 1-bis del D.Lgs. 152/1997. Su richiesta, il lavoratore ha diritto a una motivazione comprensibile della decisione, con il peso che ha avuto l’IA e i parametri principali considerati. Restano fermi i diritti degli articoli 13, 15 e 22 del GDPR.

Le conseguenze sono pesanti: le decisioni prese violando l’articolo 41 sono nulle, licenziamento compreso.

Per la parte privacy, dal manuale GDPR al DPO, puoi appoggiarti alla nostra consulenza informatica.

Cosa deve fare la tua azienda? La checklist in 8 passi

  1. Fai l’elenco dei software con funzioni di IA in uso o in arrivo, comprese quelle dentro gestionali, piattaforme HR e macchinari.
  2. Per ciascuno, verifica se incide su organizzazione, ritmi, modo di lavorare o decisioni di sicurezza. Se escludi un sistema, scrivi perché.
  3. Valuta i rischi nel DVR con RSPP, medico competente e RLS: organizzativi, psicosociali, fisici e di affidabilità del sistema.
  4. Se il sistema cambia l’organizzazione del lavoro in un modo che pesa sulla sicurezza, rielabora il DVR entro 30 giorni. Meglio ancora, prima di metterlo in uso.
  5. Aggiorna la valutazione dello stress lavoro-correlato per le mansioni coinvolte.
  6. Aggiungi alla formazione specifica un modulo sui rischi dei sistemi di IA e sulle misure adottate.
  7. Per le decisioni sul personale, nomina chi decide e tieni traccia del controllo umano.
  8. Aggiorna l’informativa ai lavoratori prevista dall’articolo 1-bis del D.Lgs. 152/1997.

Come può aiutarti RDC

Con la nostra consulenza su sicurezza e formazione aggiorniamo il DVR e i DVR specifici, compreso lo stress lavoro-correlato, e organizziamo la formazione obbligatoria dei lavoratori, generale e specifica. Se serve, assumiamo anche l’incarico di RSPP esterno.

Raccogliamo le novità del settore nella pagina sulla sicurezza sul lavoro. Se stai per introdurre un software che decide turni, ritmi o controlli, scrivici prima che vada in produzione, così la valutazione entra nel DVR dal primo giorno.

Domande frequenti su intelligenza artificiale e DVR

Da quando l’intelligenza artificiale va inserita nel DVR?

Dal 23 ottobre 2026, data di entrata in vigore del D.Lgs. 179/2026. L’articolo 42 chiede di valutare, nella valutazione dei rischi dell’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, i sistemi di IA che incidono su organizzazione del lavoro, ritmi produttivi, modalità della prestazione o decisioni che riguardano la sicurezza.

Quali software con intelligenza artificiale vanno valutati nel DVR?

Quelli che cambiano come, quanto e con quali ritmi si lavora, o che prendono decisioni che riguardano la sicurezza. Esempi tipici sono i software che assegnano turni e carichi, i sistemi che fissano obiettivi di produttività, le telecamere con visione artificiale e gli algoritmi che gestiscono fermi macchina e accessi alle aree pericolose.

Chi deve valutare i sistemi di IA nel DVR?

Il datore di lavoro, che non può delegare la valutazione dei rischi. Secondo l’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 la svolge insieme all’RSPP e al medico competente, dove nominato, dopo aver consultato l’RLS. Per i sistemi di IA serve anche chi conosce il software: fornitore, IT interno o responsabile di produzione.

Entro quanto tempo va aggiornato il DVR dopo l’introduzione di un sistema di IA?

Se il sistema modifica l’organizzazione del lavoro o il processo produttivo in un modo che pesa su salute e sicurezza, l’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 chiede di rielaborare subito la valutazione e di completare il DVR aggiornato entro 30 giorni. La scelta più prudente è valutare il sistema prima di metterlo in uso.

Bisogna formare i lavoratori sull’intelligenza artificiale?

L’articolo 42 del D.Lgs. 179/2026 chiede un’informazione e una formazione adeguate sui rischi specifici dei sistemi di IA e sulle misure adottate in azienda. A questo si aggiunge l’obbligo di alfabetizzazione dell’articolo 4 dell’AI Act, in vigore dal 2 febbraio 2025, per chi usa sistemi di intelligenza artificiale.

Un algoritmo può decidere un licenziamento?

La decisione finale non può basarsi solo su un trattamento automatizzato. L’articolo 41 del D.Lgs. 179/2026 la riserva a una persona con potere effettivo e autonomo per assunzioni, modifiche, cessazioni, provvedimenti disciplinari e valutazioni delle prestazioni. Le decisioni prese in violazione sono nulle, licenziamento compreso, e il consenso del lavoratore non le salva.

Chi controlla il rispetto delle nuove regole sull’intelligenza artificiale?

Il D.Lgs. 179/2026 indica l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) come autorità di vigilanza del mercato e l’AgID come autorità di notifica, accanto alle autorità di settore. Sulla salute e sicurezza sul lavoro restano i controlli degli organi di vigilanza previsti dal D.Lgs. 81/2008, come ASL e Ispettorato del lavoro.

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