La legge n. 215 del 17 dicembre 2021 ha introdotto importanti novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, aggiornando il D. Lgs 81/08.

Obbligo di formazione del Datore di Lavoro

La Legge n. 215/2021 modifica l’articolo 37 e inserisce i datori di lavoro tra i soggetti che debbono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro e prevede che gli attuali Accordi Stato-Regioni – emanati per fornire i criteri, i contenuti e le modalità per effettuare la formazione e l’aggiornamento di lavoratori, dirigenti e preposti – siano rivisti ed accorpati in un unico nuovo accordo, da emanarsi entro il 30 giugno 2022.

Il nuovo accordo deve contenere:

  • le modalità per la formazione obbligatoria e l’aggiornamento del datore di lavoro in materia di sicurezza: viene quindi previsto, e penalmente sanzionato, un obbligo di formazione per il datore di lavoro anche se questi non ricopre alcun ruolo tecnico, come, ad esempio, quello di RSPP, per cui sarebbe già previsto uno specifico obbligo formativo;
  • le modalità per l’effettuazione della verifica finale della formazione e dell’aggiornamento per tutti i soggetti;
  • le modalità di verifica dell’efficacia della formazione ricevuta: tale verifica dovrà essere effettuata durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Addestramento

La Legge n. 215/2021 chiarisce che l’addestramento consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi di lavoro e di protezione nell’esercitazione, per l’applicazione delle procedure di lavoro. Viene, quindi, sancito indirettamente l’obbligo di esercitazione per l’applicazione delle procedure di lavoro, che dovrà essere tracciato tenendo un apposito registro – come già previsto per i cicli formativi.

Formazione e aggiornamento biennale del preposto

Nella logica del rafforzamento e chiarificazione del ruolo del preposto, la legge n. 215/2021 inserisce un nuovo comma all’articolo 37 del D. Lgs. 81/08 che prevede che la formazione sia effettuata interamente in presenza; ripetuta con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o dell’insorgenza di nuovi rischi.

Sanzioni per mancata formazione, aggiornamento ed addestramento

Rimangono penalmente sanzionate, in capo al datore di lavoro e al dirigente, la mancata formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti. Per questi ultimi è sanzionato anche il caso in cui la formazione e l’aggiornamento non siano effettuati in presenza. È, inoltre, sanzionato anche il mancato addestramento sulle attrezzature, sui dispositivi e sulle procedure di lavoro.

Va infine ricordato che, in caso di verifiche da parte degli enti di controllo, la mancata formazione è causa di sospensione dell’attività in applicazione dell’articolo 14 del D. Lgs. 81/08.

Per maggiori informazioni contattateci senza impegno presso il nostro ufficio di Roma (RM) allo  +39 3287236407 oppure alla mail  info@rdconsulting.it, saremo lieti di fornire tutte le risposte che cercate!

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