In sintesi

  • Cos’è. L’iperammortamento 2026 è la nuova misura del Piano Transizione 5.0 che sostituisce i precedenti crediti d’imposta 4.0 e 5.0. Non si compensa in F24: è una maggiorazione fiscale del costo di acquisizione dei beni, che riduce IRES o IRPEF attraverso le quote di ammortamento.
  • Chi riguarda. Tutte le imprese che investono in beni materiali e immateriali tecnologicamente avanzati (Allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026) e in impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
  • Cosa cambia. Le aliquote di maggiorazione vanno dal 50% al 180% a seconda del tipo di bene. La piattaforma GSE per la presentazione delle comunicazioni è operativa dal 12 giugno 2026.
  • Cosa fare. Inviare la comunicazione preventiva sul portale GSE tramite SPID. La procedura si sviluppa in 10 step e va fatta per ogni struttura produttiva. Entro 60 giorni dall’esito positivo va inviata la comunicazione di conferma, con acconto di almeno il 20% del costo totale.

Iperammortamento 2026: cos’è e perché non è un credito d’imposta

Il punto che crea più confusione è questo: l’iperammortamento 2026 non funziona come i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 che molte imprese conoscono.

Non si compensa in F24. Non è liquidità immediata.

È una maggiorazione del costo fiscalmente rilevante dei beni acquistati: in pratica, l’impresa deduce dal reddito imponibile un importo superiore a quello effettivamente pagato, riducendo così IRES o IRPEF nel tempo, attraverso le quote di ammortamento. Il beneficio è reale, ma si spalma sugli esercizi fiscali futuri secondo il piano di ammortamento.

Questo cambia il modo in cui va pianificato l’investimento. Non basta comprare il macchinario: serve costruire il piano di ammortamento corretto fin dall’inizio, perché è da lì che dipende quanto risparmio fiscale si ottiene e quando.

La misura copre gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 (elencati negli Allegati IV e V alla Legge di bilancio 2026) e in impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo. Rientrano macchinari, software, sistemi di gestione della produzione, robot industriali e simili, purché soddisfino i requisiti di interconnessione previsti dalla normativa.

Per capire se un bene specifico rientra negli allegati, è utile fare una verifica tecnica prima di avviare la procedura.

Le aliquote: dal 50% al 180%

Le aliquote di maggiorazione variano in base al tipo di bene e all’intensità dell’investimento. I beni immateriali 4.0 – software, sistemi MES, piattaforme cloud industriali – hanno aliquote generalmente più elevate rispetto ai beni materiali. Gli impianti FER per autoconsumo seguono un calcolo separato, legato al fabbisogno energetico della struttura produttiva.

Un errore frequente in questa fase è dimensionare male l’impianto FER: se la producibilità massima attesa supera il 105% del fabbisogno energetico annuo della struttura, la quota di iperammortamento relativa all’impianto decade o si riduce. Il calcolo va fatto correttamente prima di inviare qualsiasi dato al GSE.

Come funziona l’iter: tre comunicazioni obbligatorie

L’accesso all’agevolazione non avviene con una singola domanda. Prevede tre passaggi distinti, ciascuno con le proprie scadenze.

Comunicazione preventiva (sportello aperto dal 12 giugno 2026)

È il primo adempimento. Serve a prenotare l’agevolazione e va inviata tramite la piattaforma NPTR5 sul portale GSE, nell’Area Clienti, seguendo il percorso: Servizi > Transizione 4.0 e Nuovo Piano Transizione 5.0.

L’accesso richiede SPID in modo obbligatorio per la firma e l’invio finale. Per le fasi di compilazione è ammesso anche CIE o credenziali GSE, ma la sottoscrizione del documento deve essere fatta tramite SPID del legale rappresentante o del soggetto delegato.

La procedura si sviluppa in 10 step guidati:

  1. Dati struttura produttiva (inclusi dati catastali: codice comune, foglio, particella)
  2. Anagrafica operatore
  3. Conferisci delega
  4. Dichiarazioni
  5. Spese Allegati IV e V
  6. Spese impianti FER
  7. Dati finali e riepilogo
  8. Generazione documenti da firmare
  9. Allegati
  10. Riepilogo finale

La comunicazione va trasmessa per ciascuna struttura produttiva a cui si riferiscono gli investimenti. Se un’impresa ha più siti, serve una comunicazione per ognuno.

Dopo l’invio, il GSE verifica la completezza dei dati. Se ci sono anomalie, notifica una richiesta di integrazione: l’impresa ha 10 giorni lavorativi per rispondere. Il GSE si pronuncia in via definitiva entro i successivi 10 giorni.

Comunicazione di conferma (entro 60 giorni dall’esito positivo)

Una volta ricevuta la ricevuta di esito positivo, scatta il conto alla rovescia: 60 giorni lavorativi per inviare la comunicazione di conferma.

In questa fase l’impresa deve dimostrare di aver avviato concretamente l’investimento: serve aver versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo totale di acquisizione di ciascun bene, con le relative fatture e documentazione di pagamento.

Comunicazione di completamento (entro il 15 novembre 2028)

Va inviata a investimento concluso, dopo l’interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Non può essere trasmessa oltre il 15 novembre 2028.

I termini operativi per l’apertura di questa terza fase della piattaforma saranno definiti con un provvedimento MIMIT separato, non ancora pubblicato.

Gli errori che bloccano la pratica

Nella fase di compilazione della comunicazione preventiva, ci sono alcuni punti che generano più problemi.

  • Dati catastali incompleti. Il sistema chiede codice catastale del comune, sezione, foglio e particella. Se non hai questi dati a portata di mano, la procedura si blocca. In assenza dei valori “Sezione” e “Sub prevalente” va inserita la dicitura “NP”.
  • SPID non configurato del legale rappresentante. La firma finale deve essere quella del legale rappresentante (o di un soggetto a cui è stata conferita delega). Se lo SPID non è attivo o non è associato all’utenza GSE, non si riesce a completare l’invio.
  • Classificazione ATECO 2025 errata. La piattaforma richiede il codice ATECO 2025 dell’attività prevalente. La nuova codifica è in vigore dal 2025: verificare che il codice sia aggiornato prima di inserirlo.
  • Dimensionamento FER sbagliato. Il calcolo del fabbisogno energetico per gli impianti rinnovabili va fatto con i fattori di conversione corretti (Allegato 1 del decreto attuativo). Un errore qui comporta il rigetto o la decadenza parziale della quota di maggiorazione relativa all’impianto.
  • Beni non presenti negli allegati. Non tutti i beni tecnologici rientrano nell’agevolazione. Serve verificare la corrispondenza con gli Allegati IV e V prima di includere un bene nella comunicazione.

Il collegamento con il credito d’imposta R&S

L’iperammortamento 2026 non è cumulabile con i crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0 precedenti sugli stessi beni. Ma può interagire con altri strumenti agevolativi.

In particolare, le imprese che investono in beni strumentali spesso hanno attività parallele di ricerca e sviluppo che generano diritto al credito d’imposta R&S: si tratta di due misure distinte, con perimetri diversi, che in alcuni casi possono coesistere sullo stesso investimento se le attività ammissibili sono correttamente separate e documentate.

È una delle situazioni in cui vale la pena fare un’analisi integrata delle agevolazioni disponibili prima di presentare qualsiasi comunicazione.

Perché la tempistica conta

La piattaforma gestisce le comunicazioni preventive in ordine cronologico di invio. Non c’è un tetto massimo di risorse dichiarato per singolo anno (a differenza del vecchio credito 5.0 che si era esaurito rapidamente nel 2025), ma la priorità nell’elaborazione segue comunque l’ordine di arrivo.

Più in generale, avviare la procedura prima significa avere più margine per gestire eventuali richieste di integrazione senza perdere tempo prezioso nella finestra dei 60 giorni per la comunicazione di conferma.

Per le imprese che hanno investimenti già avviati dal 1° gennaio 2026, la comunicazione preventiva va inviata il prima possibile.

Il supporto di RDC nella gestione dell’iter

Predisporre correttamente la documentazione tecnica per l’iperammortamento 2026 non è una procedura burocratica semplice. Richiede la verifica della classificazione dei beni negli allegati, il calcolo del piano di ammortamento, la gestione dei dati catastali e, dove presenti, il dimensionamento energetico degli impianti FER.

In RDC affianchiamo le imprese in tutte queste fasi: dall’analisi preliminare di ammissibilità dei beni alla predisposizione della documentazione per la comunicazione preventiva, fino al supporto nelle fasi successive dell’iter sul portale GSE.

Operiamo nell’ambito della nostra consulenza imprenditoriale, che include il supporto alla rendicontazione e alla gestione di incentivi e bandi nazionali ed europei.

Se vuoi capire se i tuoi investimenti rientrano nell’agevolazione e come strutturare la procedura, contattaci.

FAQ – Domande frequenti sull’iperammortamento

L’iperammortamento 2026 è cumulabile con altri incentivi?

Non è cumulabile con i crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0 sugli stessi beni. La verifica di cumulabilità con altri strumenti – come il credito R&S o i bandi INAIL – va fatta caso per caso, analizzando i perimetri delle singole misure e la documentazione disponibile.

Cosa succede se invio la comunicazione preventiva con dati incompleti?

Il GSE notifica una richiesta di integrazione. Hai 10 giorni lavorativi per rispondere con la documentazione corretta. Se l’integrazione non arriva in tempo o è insufficiente, la comunicazione viene rigettata e devi ripartire da capo.

A chi rivolgersi per la preparazione della documentazione tecnica?

La documentazione richiesta – classificazione dei beni negli allegati, piano di ammortamento, dati catastali, calcolo FER – richiede competenze tecniche e fiscali integrate. RDC offre consulenza specifica per la predisposizione dell’iter di accesso all’iperammortamento 2026. Puoi contattarci direttamente per una prima analisi di fattibilità.

Quali beni rientrano negli Allegati IV e V della Legge di Bilancio 2026?

Gli Allegati IV e V elencano i beni materiali e immateriali ammissibili. Nell’Allegato IV rientrano i beni materiali: macchinari, impianti e sistemi per l’automazione industriale dotati di specifiche caratteristiche tecnologiche. Nell’Allegato V rientrano i beni immateriali: software, sistemi e piattaforme per l’integrazione, la gestione e il controllo dei processi aziendali. Un bene non presente negli allegati non è agevolabile, indipendentemente dal suo valore tecnologico.

La comunicazione preventiva va inviata prima o dopo l’acquisto del bene?

Va inviata prima del completamento dell’investimento, ma non necessariamente prima di avviare l’ordine. La norma prevede che la comunicazione preventiva possa essere trasmessa anche dopo aver effettuato l’ordine e versato l’acconto del 20%, purché l’investimento non sia ancora ultimato e i beni non siano ancora stati interconnessi al sistema aziendale. In pratica, l’ordine di sequenza corretto è: verifica di ammissibilità del bene, avvio dell’ordine con acconto, invio della comunicazione preventiva sul GSE, attesa dell’esito positivo, invio della comunicazione di conferma entro 60 giorni. Chi ha già effettuato investimenti dal 1° gennaio 2026 deve presentare la comunicazione il prima possibile.

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