Ogni attività produttiva e lavorativa è tenuta a fare una valutazione del rischio incendio, al fine di attuare le misure necessarie alla prevenzione e alla gestione del rischio, in modo adeguato rispetto al livello di rischio rilevato.
Da un punto di vista normativo, il DM 3/9/21 – Allegato I, Punto 1, comma 2 determina il discrimine per l’applicazione delle misure di prevenzione. In particolare, si distinguono luoghi di lavoro con valutazione del rischio incendio basso e luoghi di lavoro con rischio incendio medio e alto. Tale distinzione può essere operata solo dopo l’analisi e valutazione del rischio incendio, le cui specifiche sono contenute nel DVR, e contemplano l’applicazione di idonee e differenti strategie in base al livello di rischio. In altre parole, la redazione del documento di valutazione consente di identificare le reali possibilità di incendio e di individuare le possibili conseguenze per la struttura e per gli occupanti.
In base al DL 3/9/21, Allegato 1, nella valutazione vanno indicati:
- gli elementi che determinano un pericolo di incendio;
- la descrizione dell’ambiente di lavoro e del contesto in cui è inserito;
- gli occupanti;
- i beni esposti al rischio;
- valutazione delle conseguenze quantitativa e qualitativa;
- misure per il contenimento dei pericoli di incendio.
Così, per definire un luogo come a basso rischio è necessario che questo rispetti tutti e 6 i parametri elencati di seguito:
- affollamento complessivo occupanti ≤ 100
- superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2
- piani situati a una quota compresa tra -5 e 24 m
- assenza di materiali combustibili, con valore nominale del carico d’incendio qf > 900 MJ/m2
- assenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative
- assenza di lavorazioni il cui sia insito il pericolo d’incendio
In sostanza, si tratta di luoghi in cui si riscontra la scarsa presenza di materiale infiammabile e le cui caratteristiche presentano scarsa possibilità di sviluppo e propagazione di incendio. Pertanto, per tali luoghi valgono le strategie di prevenzione indicate nel Minicodice (DM 3/9/21).
Il rischio sale quando uno dei parametri elencati sopra viene meno, in questo caso si parla di rischio medio o alto: un rischio medio si profila quando sul luogo di lavoro sono presenti sostanze infiammabili oppure in presenza di condizioni che possono favorire l’incendio, ma la cui propagazione è limitata; invece, un alto rischio si profila quando sono presenti sostanze altamente infiammabili, con elevate probabilità di sviluppo di incendio e propagazione, ma anche in quei contesti in cui l’affollamento non consenta una rapida e repentina evacuazione. In caso di rischio medio e alto le misure da adottare sono quelle definite nel DM 3/8/2015 o “Codice di prevenzione Incendi”.
In definitiva, tutelare l’incolumità dei lavoratori e prevenire il rischio di incendi è un obbligo di legge, come da DL 81/2008 Art. 46 e in caso di inadempienza sono previste misure quali l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.500 € a 6.400 €.
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