In sintesi

Cos’è. Il Regolamento (UE) 2024/3005 sulla trasparenza e l’integrità delle attività di rating ESG, primo quadro normativo europeo dedicato alle agenzie che elaborano, pubblicano e distribuiscono queste valutazioni.

Chi riguarda. I fornitori di rating ESG che operano nell’Unione europea. E, di riflesso, ogni impresa valutata: in particolare quelle soggette a CSRD e quelle inserite in filiere dove il rating pesa sulla selezione dei fornitori o sull’accesso al credito.

Cosa cambia. Dal 2 luglio 2026 i provider devono ottenere l’autorizzazione ESMA, pubblicare metodologie, modelli, assunzioni e limiti delle valutazioni, e tenere separate le attività in conflitto di interesse. L’impresa valutata può accedere ai dati usati dal provider prima della prima emissione del rating e segnalare errori materiali.

Cosa fare. Ricostruire quali dati ESG l’azienda espone e da quali fonti arrivano, verificarne la tracciabilità, stabilire chi risponde quando il provider apre la finestra di verifica.

Il Regolamento (UE) 2024/3005 si applica dal 2 luglio 2026. Era entrato in vigore il 1° gennaio 2025, con 18 mesi di transizione perché gli operatori si adeguassero.

Da luglio un’agenzia che elabora rating ESG e li distribuisce nell’Unione deve essere autorizzata dall’ESMA e deve rendere pubblico il modo in cui costruisce i propri giudizi.

Per le imprese valutate l’effetto è indiretto, e proprio per questo passa quasi sempre inosservato. Quando la metodologia diventa leggibile, un punteggio si può ricostruire a ritroso. Chi sa quali dati lo alimentano ha un margine che prima non aveva.

Che cosa prevede il Regolamento (UE) 2024/3005

Il regolamento disciplina il modo in cui i rating ESG vengono elaborati, distribuiti e pubblicati. L’uso che investitori e banche ne fanno resta fuori dal suo perimetro.

Nemmeno la metodologia è armonizzata. Anzi, emerge la scelta opposta: la pluralità degli approcci valutativi serve a mantenere concorrenza tra i provider ed evitare che un singolo modello diventi lo standard di fatto per indirizzare i capitali verso gli investimenti sostenibili.

Quello che l’Unione europea chiede è che ogni provider dica con chiarezza cosa misura e come.

Quali obblighi hanno i fornitori di rating ESG dal 2 luglio 2026

Il primo riguarda l’accesso al mercato. Per operare nell’Unione serve un’autorizzazione ESMA, dentro un sistema armonizzato che prevede anche sospensione e revoca dell’attività.

Poi c’è il pacchetto di trasparenza. I provider devono pubblicare metodologie, modelli, assunzioni principali e limiti delle valutazioni. Devono specificare se il rating misura il rischio finanziario che i fattori ESG generano per l’impresa, l’impatto dell’impresa su ambiente e società, oppure entrambe le dimensioni della doppia materialità.

Le componenti ambientale, sociale e di governance devono restare distinguibili. Se il provider pubblica un punteggio aggregato, deve indicare il peso attribuito a ciascuna delle 3 componenti.

Sui conflitti di interesse il regolamento chiede strutture organizzative adeguate, controlli interni e procedure che garantiscano l’indipendenza del processo. In diversi casi limita la possibilità che lo stesso soggetto svolga consulenza, audit o altri servizi accanto all’attività di rating.

Per i provider con sede fuori dall’Unione valgono 3 canali di accesso: l’avallo da parte di un fornitore già autorizzato nell’UE, il riconoscimento di equivalenza del quadro normativo del Paese d’origine da parte della Commissione europea, oppure una procedura di riconoscimento gestita dall’ESMA e riservata agli operatori di minori dimensioni.

Chi vigila in Italia

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo di adeguamento del Testo Unico della Finanza e ha individuato la Consob come autorità competente per le funzioni previste dal nuovo impianto normativo. La vigilanza europea sui provider resta in capo all’ESMA.

Quali valutazioni restano fuori dal regolamento

Restano esclusi i rating elaborati per finalità esclusivamente interne, i rating privati non destinati alla distribuzione, i rating del credito, le informazioni e le banche dati ESG che non arrivano a esprimere una valutazione, e alcune attività di certificazione, etichettatura e revisione esterna che non attribuiscono un rating.

Una certificazione UNI EN ISO 14001:2015 è una cosa diversa da un rating ESG e non ricade nel regolamento. Vale lo stesso per la verifica di un inventario delle emissioni secondo ISO 14064:2019. Sono strumenti che spesso alimentano un rating, senza esserlo. Sull’evoluzione dello standard ambientale abbiamo scritto a parte, trattando cosa cambia con l’aggiornamento della ISO 14001.

Perché l’Unione europea è intervenuta sul mercato dei rating ESG

Nel 2022 l’ESMA aveva censito 59 fornitori di rating ESG attivi sui mercati europei. Un mercato cresciuto in fretta, con metodologie molto diverse tra loro.

Il problema che ha spinto il legislatore è l’asimmetria dei punteggi: la stessa azienda, valutata da agenzie diverse, riceve giudizi che non si somigliano.

Il regolamento lascia intatte queste differenze e non era pensato per appianarle. Quello che introduce è la possibilità di capire da dove nascono.

Cosa cambia per l’impresa valutata

Due cose concrete.

La prima è la leggibilità. Con metodologie e pesi pubblicati, un’azienda può vedere dove il proprio punteggio si abbassa e capire se il divario dipende da una performance reale o da un dato che il provider non ha trovato.

La seconda è operativa. Prima della prima emissione del rating, l’impresa valutata può accedere alle informazioni e ai dati che il provider ha usato per elaborare la valutazione, con la finalità di segnalare errori materiali o inesattezze fattuali che inciderebbero sul risultato.

Il perimetro è stretto. La metodologia adottata e il giudizio finale restano del provider, e l’impresa non ha alcun potere di interferenza su nessuno dei due.

Il dato ESG come infrastruttura

I dati che un provider legge sono in larga parte gli stessi che l’azienda produce per la rendicontazione di sostenibilità: bilancio, inventario delle emissioni, indicatori sociali, informazioni di governance.

Se quei dati sono sparsi tra file diversi, non riconciliabili tra un esercizio e l’altro o privi di una fonte tracciabile, il problema si presenta due volte. In fase di reporting e in fase di rating. Con una differenza: nel secondo caso l’errore diventa un punteggio che circola tra banche e clienti.

Quattro verifiche da fare adesso

  1. Mappare i rating che l’azienda riceve. Quali provider vi valutano, chi ha richiesto la valutazione, chi la usa a valle. Una parte dei rating ESG è non sollecitata: nessuno in azienda l’ha chiesta e a volte nessuno sa che esiste.
  2. Ricostruire le fonti. Quali dati sono pubblicati e dove, quali arrivano da questionari compilati internamente, quali il provider ha raccolto per conto proprio da bilanci, sito e registri pubblici.
  3. Controllare i numeri ambientali. L’inventario delle emissioni per Scope 1, 2 e 3 è la parte più esposta a errori materiali, perché è quantitativa e verificabile riga per riga. Probabilmente è anche quella su cui una segnalazione al provider ha più possibilità di essere accolta.
  4. Assegnare la responsabilità. Stabilire chi riceve la richiesta del provider, chi verifica i dati e chi risponde nei tempi. Una finestra di verifica che scade senza risposta vale come un’assenza di rilievi.

Come RDC lavora sul dato ESG

RDC segue le imprese sulla parte che sta a monte del rating, cioè la costruzione e la tenuta del dato. Nell’ambito della consulenza per la sostenibilità ambientale interveniamo su:

  • ESG Assessment e matrice di materialità: individuazione dei temi rilevanti per l’organizzazione e per i suoi stakeholder, base della doppia materialità richiesta dalla CSRD.
  • Bilancio di sostenibilità: redazione e strutturazione del documento, con i dati organizzati in modo che siano riconciliabili da un esercizio all’altro.
  • Carbon footprint: calcolo delle emissioni di gas serra secondo GHG Protocol per Scope 1, 2 e 3, con report in conformità alla norma ISO 14064:2019.
  • Monitoraggio ambientale 4.0: sistemi digitali per raccogliere consumi, emissioni e performance degli impianti in continuo, invece di ricostruirli a fine anno.

È lo stesso patrimonio informativo che serve per la rendicontazione e per rispondere a un provider di rating. Costruirlo una volta sola, e bene, è la scelta che costa meno.

Domande Frequenti

Il Regolamento UE 2024/3005 impone obblighi anche alle imprese valutate?

No. Autorizzazione, trasparenza e governance riguardano i fornitori di rating ESG. L’impresa valutata non deve registrarsi presso l’ESMA né presentare documentazione. Acquisisce però la possibilità di accedere ai dati usati dal provider prima della prima emissione del rating, per segnalare errori materiali o inesattezze fattuali.

Da quando si applica il regolamento europeo sui rating ESG?

Dal 2 luglio 2026. Il Regolamento (UE) 2024/3005 era entrato in vigore il 1° gennaio 2025, con un periodo transitorio di 18 mesi per l’adeguamento degli operatori. La vigilanza sui provider è affidata all’ESMA, mentre in Italia l’autorità competente individuata è la Consob.

Un’impresa può contestare il proprio rating ESG?

Può segnalare errori materiali e inesattezze fattuali nei dati che il provider ha usato, accedendovi prima della prima emissione del rating. Il regolamento non attribuisce alcun potere di interferenza sulla metodologia adottata né sul giudizio finale: la correzione riguarda i fatti, la valutazione resta del provider.

Una certificazione ISO 14001 è un rating ESG?

No. La certificazione UNI EN ISO 14001:2015 attesta la conformità di un sistema di gestione ambientale a uno standard internazionale, mentre un rating ESG è una valutazione comparativa elaborata da un provider. Il regolamento esclude dal proprio ambito diverse attività di certificazione, etichettatura e revisione esterna che non attribuiscono un rating.

Che rapporto c’è tra rendicontazione CSRD e rating ESG?

La rendicontazione di sostenibilità è una delle fonti principali che i provider usano per elaborare i rating. Bilancio di sostenibilità, inventario delle emissioni e informazioni di governance alimentano la valutazione. Dati incompleti o non tracciabili nel reporting si riflettono sul punteggio, spesso senza che l’azienda colleghi le due cose.

I rating ESG diventeranno comparabili tra provider diversi?

Non necessariamente. Il regolamento non impone una metodologia unica e considera la pluralità degli approcci un elemento di concorrenza tra operatori. Quello che cambia è la possibilità di capire cosa misura ciascun rating: metodologie, assunzioni, limiti e pesi delle componenti E, S e G devono essere resi pubblici.

Cosa succede ai rating elaborati da provider extra UE?

Possono essere usati nell’Unione attraverso 3 canali: l’avallo di un provider già autorizzato nell’UE, il riconoscimento di equivalenza del quadro normativo del Paese d’origine da parte della Commissione europea, oppure una procedura di riconoscimento gestita dall’ESMA per gli operatori di minori dimensioni.

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