Le disposizioni del Decreto si applicano a partire dal 5 novembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

Nell’articolo 4, infatti, riportante le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, si legge che “sull’intero territorio nazionale, tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione della Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione della Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14”.

Nel Decreto son emersi alcuni passaggi che riguardano la sicurezza dei lavoratori nelle attività produttive commerciali e industriali e le misure di sicurezza da adottare nell’ambito dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In merito alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell’articolo 1, contenente le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, si legge che “sono consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al ’Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione’ pubblicato dall’INAIL”.

Altresì, nell’allegato 9, contenente le ‘Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative’, fra le misure di prevenzione riguardanti la formazione professionale si legge che “le presenti indicazioni si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese), tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008”.

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