La bozza del prossimo Accordo della Conferenza Stato Regioni e province autonome di Trento e Bolzano presenta alcune importanti proposte di modifica in materia.
Il futuro documento ha come primo compito quello di unificare quanto previsto in diversi – ed attualmente vigenti – Accordi della Conferenza Stato-Regioni e, quindi, sarà il principale riferimento per la corretta applicazione dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 avente ad oggetto la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, compreso l’utilizzo di attrezzature a rischio e la formazione del R.S.P.P. interno o esterno all’azienda e, in generale, sulla nuova formazione obbligatoria per il datore di lavoro.
Innanzitutto, l’attuale bozza prevede una formazione unificata per i lavoratori per un totale di 10 ore, suddivisa tra 4 ore sui rischi generici e 6 sui rischi specifici, senza più alcun riferimento alla classificazione dell’azienda. Tuttavia, all’interno della bozza si individuano delle condizioni particolari in relazione a determinati settori di rilevanza per gli elevati rischi cui possono essere sottoposti i lavoratori, per i quali la formazione risulta diversificata con ore aggiuntive. Rimane invariata la periodicità e la durata degli aggiornamenti, che sono quinquennali di almeno 6 ore.
In merito alla gestione dei corsi, è indicato che i soggetti formatori non istituzionali dovranno essere accreditati dalla Regione per poter erogare corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, in determinati casi, aver consolidato un’esperienza triennale che sia documentata. Viene precisato poi nell’Accordo che gli attestati rilasciati dal singolo soggetto formatore hanno valenza su tutto il territorio nazionale indipendentemente dal luogo del rilascio e dell’accreditamento. Le singole aziende potranno, comunque, organizzare al loro interno la formazione dei propri lavoratori, dirigenti e preposti, con docenti qualificati a norma di legge (salvo forse il caso che siano svolti direttamente dal datore di lavoro), ma senza avvalersi di soggetti formatori accreditati.
La formazione del preposto dovrà essere erogata successivamente alla formazione generica e specifica, con una durata minima di 12 ore e aggiornamenti biennali di 6 ore. Stessa durata è prevista per la formazione del dirigente, salvo nel caso di attività svolte da imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili, per le quali è stabilito un modulo aggiuntivo di 6 ore. Gli aggiornamenti risultano di 6 ore ogni 5 anni.
Il numero massimo di partecipanti al medesimo corso è fissato in diminuzione a 30 unità, confermando, invece, la stessa percentuale minima di ore da frequentare da parte del singolo discente.
Novità assoluta e molto attesa riguarda la formazione del datore di lavoro, che è stabilita per qualunque tipologia di azienda in 16 ore, inerente agli aspetti giuridici e normativi, nonché la gestione ed organizzazione relativamente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rispetto alle quali si inserisce una ulteriore formazione di 6 ore nel caso le attività vengano svolte da imprese affidatarie all’interno dei cantieri temporanei e mobili. Gli aggiornamenti previsti sono biennali con un numero minimo di 6 ore.
Mentre per il datore di lavoro che svolga l’incarico di R.S.P.P., i corsi di formazione sono di 8 ore per tutti i codici AT.ECO con aggiornamenti quinquennali di 8 ore, prevedendo una integrazione nel caso di attività svolte nell’ambito di agricoltura, silvicoltura e zootecnica, pesca, costruzioni, chimico e petrolchimico.
Un ulteriore e rilevante compito dell’Accordo, rispetto al già citato accorpamento della normativa, è conseguire una reale ed efficace formazione che sia duratura, prevedendo un monitoraggio e una valutazione continua della qualità formativa, con possibile riesame e adozione di misure e di interventi ai fini del miglioramento continuo nelle singole aziende.
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