Il mercato dei cosmetici è sempre in continua espansione: l’attenzione al proprio aspetto estetico rimane, difatti, una costante della popolazione che si prende cura del proprio corpo.

La normativa di riferimento per i prodotti cosmetici è il Regolamento europeo (CE) n. 1223/2009 che si applica ormai da più di dieci anni, ma che è stato continuamente aggiornato in accordo all’evolversi della conoscenza sulle sostanze e sull’argomento. Vengono, ad esempio, periodicamente aggiornati gli allegati di tale regolamento, in particolare quelli che elencano le sostanze vietate nei prodotti cosmetici e le sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti.

Specificamente, il regolamento cosmetici prevede che l’utilizzo nei prodotti cosmetici di sostanze classificate come CMR (Cancerogene, Mutagene o tossiche per la Riproduzione) di categoria 1A o 1B – ai sensi dell’allegato VI – è vietato, a meno che non vengano soddisfatte tutte le condizioni previste dall’articolo 15, comma 2 del Regolamento (CE) n. 1223/2009. Queste condizioni sono ovviamente relative a casi davvero particolari in cui non sono disponibili sostanze alternative adeguate – per cui è necessario effettuare e documentare l’analisi delle alternative – e l’applicazione può essere fatta soltanto per un uso particolare della categoria di prodotti con un’esposizione nota. Inoltre, deve essere stata effettuata una valutazione da parte del Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori, a conferma della sicurezza di queste sostanze per l’impiego nei prodotti cosmetici.

L’ultimo aggiornamento degli allegati del regolamento cosmetici si è reso necessario a seguito della pubblicazione del Regolamento delegato (UE) 2020/1182 che ha classificato come CMR alcune sostanze e la cui applicazione è fissata al 1° marzo 2022. L’aggiornamento è stato comunicato ufficialmente tramite la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del Regolamento (UE) 2021/1902 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento cosmetici.

Tra le sostanze vietate – e, quindi, incluse nell’allegato II – compare anche la sostanza Butylphenyl Methylpropional (p-BMHCA), meglio nota come Lilial: si tratta di un ingrediente molto utilizzato nei prodotti cosmetici con la funzione di fragranza. A partire dal 1° marzo 2022, le industrie cosmetiche devono, quindi, riformulare i loro prodotti che contengono queste sostanze in modo da trovare ingredienti alternativi ammessi nell’uso dei cosmetici e che rispondono positivamente alle esigenze specifiche di ogni singola formulazione.

Anche il PIF (Product Information File) – ovvero, il dossier tecnico che deve essere predisposto per ogni prodotto cosmetico – dovrà essere aggiornato e dovrà essere confermata la sicurezza del cosmetico a seguito dell’eliminazione/sostituzione degli ingredienti non più ammessi. Un altro adempimento sarà l’aggiornamento della notifica sul portale europeo CPNP per allegare la nuova etichetta con la lista degli ingredienti aggiornata.

Per maggiori informazioni contattateci senza impegno presso il nostro ufficio di Roma (RM) allo  +39 3287236407 oppure alla mail  info@rdconsulting.it, saremo lieti di fornire tutte le risposte che cercate!

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