Il Decreto del Ministro dell’Interno del 2 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 ottobre 2021, introduce importanti novità relative alla gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Il decreto nasce per dare seguito all’art. 46 comma 3 del D.Lgs. 81/08, che prevede l’integrazione di una o più normative per la gestione delle emergenze, per la definizione del servizio di protezione e prevenzione antincendio, nonché dei requisiti degli addetti antincendio e della loro formazione.

Il provvedimento entrerà in vigore il 4 ottobre 2022 e, assieme al Decreto Controlli, andrà a sostituire il D.M. pubblicato il 10 marzo 1998.

Luoghi di applicazione del D.M. del 2 settembre 2021

Il decreto si applicherà:

  • in tutti i luoghi dell’azienda in cui vengono svolte attività lavorative, ad eccezione dei mezzi di trasporto, delle industrie estrattive, dei pescherecci, dei campi e di tutti i terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale;
  • nei cantieri temporanei o mobili, limitatamente alle prescrizioni degli articoli 4 (nomina degli addetti antincendio), 5 (formazione e aggiornamento degli addetti antincendio) e 6 (requisiti dei docenti).

Gestione della sicurezza antincendio

Il Datore di lavoro dovrà adottare tutte le misure di gestione della sicurezza antincendio, sia per situazioni di esercizio che di emergenza, basandosi sui fattori di rischio presenti nella sua attività e seguendo i criteri degli allegati 1 e 2 del decreto. Specificamente, sarà obbligatorio implementare un piano di emergenza nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro in cui operano almeno 10 lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico, in cui possono essere presenti contemporaneamente più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori;
  • luoghi di lavoro rientranti nell’allegato I al DPR 151/2011.

Per le aziende i cui luoghi di lavoro non rientrano nelle casistiche sopracitate non sarà obbligatorio redigere un piano di emergenza; tuttavia, sarà sempre necessario attuare misure organizzative e gestionali di prevenzione e gestione incendio. Tali misure devono essere riportate nel DVR o nel documento redatto seguendo le procedure standardizzate.

Informazione e formazione dei lavoratori

Il Datore di lavoro deve adottare tutte le misure per fornire ai lavoratori un’adeguata formazione e informazione sui rischi da incendio presenti nella propria azienda: questa attività deve essere eseguita al momento dell’assunzione del lavoratore ed aggiornata nel caso di modifiche del luogo di lavoro, che comportino di conseguenza una modifica della valutazione dei rischi.

Designazione degli addetti al servizio antincendio

A seguito della valutazione dei rischi incendio o, se previsto, alla definizione del piano di emergenza, è necessario designare i lavoratori incaricati ad attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

Formazione degli addetti antincendio

Gli addetti al servizio antincendio dovranno seguire specifici corsi di formazione, i cui contenuti minimi sono riportati nell’allegato 3 del D.Lgs. 81/08, in base al livello di rischio dell’attività. Inoltre, l’allegato 4 di suddetto decreto, elenca i luoghi di lavoro dove gli addetti antincendio sono obbligati a conseguire un certificato di idoneità tecnica. Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento, dovranno essere svolti con cadenza almeno quinquennale, come riportato nell’allegato 3 del D.M. del 2 settembre 2021.

I corsi di formazione e aggiornamento potranno essere erogati dal corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, oppure da soggetti pubblici o privati, che si avvalgono di docenti che rispettano i requisiti dell’art. 6 del sopracitato Decreto Ministeriale.

Disposizioni transitorie

L’Articolo 7 del D.M. del 2 settembre 2021 indica che i corsi di formazione e aggiornamento antincendio programmati con i contenuti dell’allegato 9, del D.M. del 10 marzo 1998, saranno validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo decreto. Viene, inoltre, riportato che se sono trascorsi più di 5 anni dalla data di formazione o aggiornamento degli addetti, è necessaria la frequenza dei corsi di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo decreto.

Per maggiori informazioni contattateci senza impegno presso il nostro ufficio di Roma (RM) allo  +39 3287236407 oppure alla mail  info@rdconsulting.it, saremo lieti di fornire tutte le risposte che cercate!

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