Le scelte alimentari dei consumatori tendono a variare nel tempo e, negli ultimi anni, sono arrivati sulle nostre tavole nuovi generi alimentari.

La definizione di novel food è molto ampia e comprende diverse tipologie di prodotti alimentari. Ai sensi della normativa UE, infatti, qualsiasi cibo che non sia stato consumato in modo rilevante prima del 15 maggio 1997 – data in cui entrò in vigore il Regolamento (CE) 258/97 – è da considerarsi un nuovo alimento.

La categoria comprende nuovi alimenti, alimenti da nuove fonti, nuove sostanze utilizzate nei prodotti alimentari nonché nuove modalità e tecnologie per la produzione di alimenti. Alcuni esempi? Possiamo citare gli oli ricchi di acidi grassi omega-3 derivati dal krill come nuova fonte alimentare; gli steroli vegetali come nuove sostanze; le nanotecnologie come nuove modalità di produzione di alimenti; ma fra i novel food rientrano anche alcuni tipi di insetti commestibili.

Al fine di garantire elevati standard in termini di sicurezza, di semplificare le procedure di autorizzazione e di eliminare gli organismi geneticamente modificati (OGM) dall’ambito di applicazione della norma sui novel foods, l’Unione Europea ha ritenuto necessario aggiornare il Regolamento (CE) 258/97. Oggigiorno, si deve quindi far riferimento al Regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti, entrato in vigore il 1° gennaio 2018.

Con il suddetto regolamento è stata definita una nuova procedura per la richiesta di autorizzazione, che avviene ora a livello centralizzato. Nella domanda di autorizzazione, che deve essere preparata seguendo le linee guida EFSA (European Food Safety Authority), devono essere riportati tutti i dati scientifici a supporto della sicurezza del novel food da autorizzare. Solo a seguito della valutazione positiva della sicurezza del nuovo ingrediente, la Commissione rilascia l’autorizzazione attraverso l’inserimento del novel food autorizzato nell’elenco dell’Unione (Union list).

In caso di alimenti tradizionali da Paesi terzi – ovvero, di alimenti derivati dalla produzione primaria con una storia di consumo sicura e comprovata in un paese extra UE – il nuovo regolamento prevede una procedura semplificata per l’immissione sul mercato dell’UE. Per la predisposizione della richiesta devono essere comunque prese in considerazione le linee guida di interesse predisposte dall’EFSA.

Prima di presentare la richiesta di autorizzazione di un novel food, gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) possono anche verificare se l’alimento che intendono immettere sul mercato è o meno un novel food, inviando una richiesta a uno degli Stati Membri. Si tratta di una novità introdotta dal Regolamento 2015/2283 che prevede una specifica procedura di determinazione dello status di nuovo alimento, le cui modalità di esecuzione e i relativi dettagli sono definiti dal Regolamento (UE) 2018/456.

Per maggiori informazioni contattateci senza impegno presso il nostro ufficio di Roma (RM) allo  +39 3287236407 oppure alla mail  info@rdconsulting.it, saremo lieti di fornire tutte le risposte che cercate!

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