L’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare sottolinea che gli integratori possono contenere “un’ampia varietà di sostanze nutritive e di altri ingredienti”, inclusi vitamine, minerali, amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre e varie piante ed estratti di erbe.

Secondo la definizione del D.Lgs 169/2004 per integratori alimentari si intendono “i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate.”

Nell’Unione Europea, pertanto, gli integratori alimentari rientrano nella categoria più ampia degli alimenti e seguono tutti i regolamenti europei in materia, ma sono normati anche da una direttiva specifica recepita in ogni Stato membro da norme locali che rendono il mercato degli integratori non del tutto armonizzato.

Le normative sugli integratori alimentari

All’inizio della loro storia normativa, gli integratori alimentari venivano fatti rientrare nella categoria dei “prodotti destinati ad una alimentazione particolare”, ovvero gli alimenti per la prima infanzia e i prodotti dietetici. Successivamente, la Direttiva 2002/46/CE, recepita in Italia dal Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 169, ha introdotto regole specifiche per la categoria degli integratori alimentari, eliminando dalla definizione il riferimento a “prodotto dietetico”. La prima Direttiva 77/94/CEE è stata poi sostituita dalla Direttiva 89/398/CEE, rifusa, in seguito a numerose modifiche, dalla Direttiva 2009/39/CE.

Nel 2016, tale direttiva è stata abrogata dal Regolamento (UE) 609/2013 sugli alimenti per gruppi specifici della popolazione. Il regolamento ha ridotto la precedente classificazione a 3 tipi di prodotto: gli alimenti per la prima infanzia, gli alimenti a fini medici speciali e gli alimenti presentati come sostituti totali della dieta per il controllo del peso corporeo. Nel corso della storia, dunque, agli integratori alimentari è stato riconosciuto un ruolo diverso.

Oltre alla classificazione, alla definizione e alla composizione, restava aperta anche la questione delle indicazioni degli integratori, poiché un effetto vero e proprio può essere vantato solo dai prodotti classificati come farmaci. Il ricorso a indicazioni nutrizionali e sulla salute, i cosiddetti claims, ha risolto il problema. È possibile, infatti, richiedere all’EFSA l’approvazione di indicazioni da apporre sui prodotti alimentari, inclusi gli integratori.

La storia normativa di questi prodotti è destinata ad evolversi al fine di armonizzare a livello comunitario le norme locali per garantire maggior sicurezza di tali prodotti. Il progresso tecnologico e culturale di questo settore sarà certamente seguito da novità interessanti in ambito legislativo, a tutela e beneficio dei consumatori.

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