Pubblicato in Gazzetta il Decreto Legislativo n.122 del 15 settembre 2020, che attua in Italia la direttiva (UE) 2018/957 sul distacco transnazionale dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi che va a modificare il D.Lgs. n.136/2016.
La nuova norma si pone come obiettivi:
- adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello europeo nel settore del distacco transnazionale dei lavoratori e di limitare, quindi, il dumping sociale e salariale;
- rafforzamento della parità di trattamento tra lavoratori locali e lavoratori distaccati, attraverso la riaffermazione del principio per cui le imprese distaccate devono garantire ai distaccati le medesime condizioni riconosciute agli interni;
- ampliamento dell’elenco delle condizioni di lavoro ed occupazione per cui si prevede l’applicazione della legge dello Stato membro ospitante;
- introduzione della trasparenza retributiva sulla cui base ogni Stato membro è obbligato a pubblicare in un unico sito web istituzionale le informazioni su tutte le condizioni di lavoro e di occupazione, compresi gli elementi costitutivi della retribuzione.
Dunque, le principali novità possono essere sintetizzate in tre punti:
- estensione dei destinatari della normativa
- nuove condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati
- modifica della durata massima del distacco transnazionale.
L’art. 4, comma 1, specifica che al rapporto che lega le imprese ai lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco – se più favorevoli – le medesime condizioni di lavoro e di occupazioni previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi.
Si specificano, inoltre, le materie nelle quali si devono configurare tali medesime condizioni, ossia:
- periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo
- durata minima dei congedi annuali retribuiti
- retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario
- condizioni di somministrazione di lavoratori, con particolare riferimento alle agenzie di somministrazione
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti e giovani
- parità di trattamento tra uomo e donna
- condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori, nei casi in cui l’alloggio sia fornito dal datore di lavoro
- indennità o rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori sede per esigenze di servizio.
Il nuovo articolo 4-bis fa riferimento ad una ulteriore modifica con l’introduzione del distacco di lunga durata. La nuova disciplina riduce la durata massima del distacco da 24 a 12 mesi, estendibili a 18 e stabilisce che, una volta trascorso tale periodo, al lavoratore verranno applicate tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi, ad eccezione solo di quelle concernenti:
- licenziamento e dimissioni
- clausole di non concorrenza
- previdenza integrativa di categoria.
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