L’obiettivo è coadiuvare le PMI nel superamento delle principali sfide operative per rafforzarne la competitività.
Il Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2025 ha approvato il disegno di legge annuale sulle PMI che interviene in termini di semplificazione e snellimento di alcune procedure in materia di sicurezza sul lavoro, con lo scopo di coadiuvare tali imprese nel superamento delle principali sfide operative – quali, ad esempio, gli eccessivi oneri amministrativi, per rafforzarne la competitività, oltre ad introdurre nuovi obblighi generalizzati per tutte le aziende.
In particolare, l’art. 8 del disegno di legge in esame aggiunge il comma 5-ter all’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, che introduce il principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro rispetto alla dimensione aziendale, con l’obiettivo di facilitare l’approccio delle imprese di minori dimensioni al rispetto degli obblighi e degli adempimenti in materia di sicurezza. A tal fine, si dispone che l’INAIL – nell’ambito dei propri compiti istituzionali – provveda a:
- elaborare modelli semplificati di organizzazione e gestione per le micro, piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
- supportare le imprese nell’adozione dei modelli di cui al punto precedente, sia sul piano gestionale che applicativo.
Sempre l’art. 8 dispone che la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico, dovranno ora avvenire anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che di riduzione dell’orario di lavoro. A completamento di tale disposizione, viene aggiunto che “Il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo”; il nuovo periodo specifica che la decadenza opererà anche laddove il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Inoltre, l’articolo 8 dispone che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione potrà svolgere, anche in parte rilevante, interventi formativi direttamente nei luoghi o negli ambienti di lavoro ove siano stati riscontrati comportamenti non corretti o si siano verificate anomalie o sinistri, anche utilizzando moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale.
L’art. 9 del disegno di legge aggiunge il nuovo c.7-bis all’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, relativamente agli adempimenti obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro, nei casi di svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile. Viene stabilito che, laddove la prestazione sia svolta in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza ed in particolare quelli che attengono all’utilizzo dei video terminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione delle mansioni previste nel rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali. Tale disposizione costituisce in realtà un mero doppione di quanto già previsto dall’art. 22 della L. n. 81/2017, con la sola aggiunta della specifica relativa ai videoterminali, nonché della previsione della relativa sanzione in caso di mancata ottemperanza all’obbligo di informativa.
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