Il decreto attuativo del piano Transizione 5.0 fornisce i dettagli chiave su come le imprese possono accedere agli incentivi.

Secondo la bozza visionata, il decreto attuativo del piano Transizione 5.0 contiene diverse novità rilevanti. Innanzitutto, i risparmi devono essere calcolati con aliquote diverse a seconda dell’oggetto dell’investimento. Pertanto, il decreto fornisce le definizioni di struttura produttiva e processo produttivo: l’una è definita come un sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti situati sulla stessa particella catastale o su particelle contigue, destinato alla produzione di beni o servizi, che deve essere in grado di realizzare l’intero ciclo produttivo o parte di esso, o l’intera erogazione dei servizi o parte di essi, purché abbia autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e sia un centro autonomo di imputazione dei costi; l’altro comprende un insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore, includendo procedimenti tecnici, fasi di lavorazione, produzione e distribuzione di servizi: questa definizione lascia all’impresa un certo margine per definire autonomamente il perimetro da considerare.

In merito all’avvio dei progetti, il piano è valido dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025. La data di avvio del progetto di innovazione è quella del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto dell’investimento o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Per la conclusione degli investimenti, si distingue tra beni strumentali materiali e immateriali, che seguono le regole dell’articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUR), e le rinnovabili, per cui conta la data di fine lavori. Per la formazione, conta la data di rilascio dell’attestato finale del risultato conseguito. La comunicazione ex post deve essere inviata entro il 28 febbraio 2026.

Per ciascuna impresa può essere attiva una sola pratica: per cui, ogni nuova pratica può essere aperta solo dopo la chiusura della precedente, confermata con la comunicazione ex post e l’approvazione del GSE, oppure in caso di rinuncia o decadenza.

Relativamente al plafond annuale, il limite dei 50 milioni di euro è annuale. Per accedere al beneficio, le imprese devono inviare una comunicazione preventiva al GSE all’inizio del progetto di innovazione, includendo tutte le informazioni necessarie che il GSE verifica. Se le risorse non sono immediatamente disponibili, la comunicazione si considera comunque trasmessa e sarà validata appena le risorse diventano disponibili. Durante il progetto, le imprese devono inviare comunicazioni periodiche per aggiornare sullo stato di avanzamento e sui pagamenti effettuati; alla conclusione del progetto, entro il 28 febbraio 2026, devono inviare una comunicazione di completamento.

Per le attività rientranti nel sistema di scambio di quote di emissione, sono previste due eccezioni:

  • investimenti che non impattano direttamente sui consumi energetici monitorati dalla CO2 dell’attività d’impresa;
  • attività ammesse a condizione che le emissioni previste siano inferiori a quelle verificate nell’esercizio precedente, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne.

Gli investimenti in impianti con intensità emissiva più alta dell’ottantesimo percentile non sono ammessi. Per i rifiuti speciali, sono ammessi progetti che non incrementano i rifiuti speciali pericolosi per unità di prodotto o che riguardano siti che non producono più del 50% di rifiuti speciali pericolosi.

Il risparmio energetico si calcola confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato. Per le nuove imprese senza uno scenario reale di riferimento, si deve considerare uno scenario controfattuale: l’impresa deve individuare almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato negli Stati membri dell’UE e dello Spazio Economico Europeo nei cinque anni precedenti la data di avvio del progetto; la media dei consumi energetici annuali di questi beni alternativi rappresenterà lo scenario controfattuale, rispetto al quale calcolare il risparmio garantito dall’investimento reale.

Il decreto sulle energie rinnovabili specifica che le spese ammissibili agli incentivi includono, oltre ai moduli fotovoltaici e ai sistemi di stoccaggio già menzionati, anche i servizi ausiliari e i trasformatori. In particolare, sono ammesse le spese per: gruppi di generazione dell’energia elettrica; servizi ausiliari di impianto; trasformatori a monte dei punti di connessione della rete elettrica e misuratori dell’energia elettrica necessari alla produzione; impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Il decreto introduce novità importanti anche per la formazione, con attività ammesse raggruppate in due categorie: formazione sulla transizione green e formazione sulla transizione digitale. I progetti formativi devono durare almeno 12 ore e includere almeno un modulo di 4 ore su uno dei seguenti argomenti:

  • Integrazione di politiche energetiche sostenibili nella strategia aziendale;
  • Tecnologie e sistemi per la gestione dell’energia;
  • Analisi tecnico-economiche per l’efficienza e il risparmio energetico;
  • Impiantistica e fonti rinnovabili.

Inoltre, devono includere un modulo di almeno 4 ore su:

  • Integrazione digitale dei processi aziendali;
  • Cybersecurity;
  • Business data analytics;
  • Intelligenza artificiale e Machine learning.

Per maggiori informazioni contattateci senza impegno presso il nostro ufficio di Roma (RM) allo  +39 3287236407 oppure alla mail  info@rdconsulting.it, saremo lieti di fornire tutte le risposte che cercate!

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