I consulenti hanno un ruolo fondamentale in qualità di divulgatori della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Costituita l’azienda, è fondamentale richiedere al cliente di valutare i rischi presenti nei luoghi di lavoro in base alle mansioni svolte dai lavoratori e redigere, in collaborazione con i professionisti della sicurezza, il relativo documento di valutazione dei rischi (DVR).
Ulteriore adempimento da rilevare è l’individuazione e la conseguente formazione, con periodico aggiornamento, di tutte le figure coinvolte in ambito di sicurezza: lavoratori, preposti e dirigenti (ove presenti), RSPP (se interno all’azienda), addetti alla gestione delle emergenze, RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) se eletto o designato. Al riguardo, può essere utile evidenziare il ruolo del RLS informando i lavoratori, anche con una circolare (oltreché attraverso la formazione obbligatoria), dell’opportunità della sua nomina tra tutti i lavoratori o nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali ove presenti. Oltre alla formazione dei soggetti appena menzionati, con l’emanazione del prossimo Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, si aggiungerà anche la formazione di tutti i datori di lavoro, indipendente dalla facoltà di ricoprire il ruolo di RSPP della propria azienda.
La tipologia di formazione da svolgere cambia in base alla classificazione aziendale, alle mansioni svolte e ad altre caratteristiche da valutare, mentre per gli aggiornamenti esistono periodicità molto differenti a seconda del corso svolto. Per il professionista può essere sufficiente ricordare al proprio cliente che ogni lavoratore, prima di accedere in azienda, deve essere adeguatamente formato – potrebbero essere validi anche i corsi svolti presso precedenti datori di lavoro – e, se indicato in valutazione dei rischi, essere sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva in fase pre-assuntiva e periodica per il rilascio dell’idoneità alla specifica mansione svolta. Non tutti i lavoratori, pertanto, necessitano di visita medica, ma esclusivamente quelli svolgenti mansioni stabilite dalla normativa in vigore e, comunque, indicate all’interno del documento di valutazione dei rischi che risulta l’atto fondamentale di programmazione della prevenzione e protezione in azienda.
Oltre a ciò, in qualità di professionista attento agli aspetti di sicurezza, si può ricordare al cliente di elaborare le procedure di emergenza – che possono essere riassunte in un Piano di emergenza ed evacuazione, se obbligatorio in base alla tipologia di azienda; le procedure di sicurezza sull’utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro; le procedure per la corretta gestione di un infortunio; le procedure di gestione dei cambi turni anche ai fini della sicurezza.
Insomma, si può affermare che il professionista ricopre davvero il ruolo fondamentale di divulgatore della cultura della sicurezza, che forse avrà anche l’ignaro merito di aver evitato degli infortuni sul lavoro nelle aziende da lui seguite.
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