Sebbene le leggi in materia garantiscano l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso l’obbligo del datore di lavoro di porre l’accento proprio sui rischi connessi alle differenze di genere, nella giurisprudenza è arduo rintracciare la parità di genere.

Oggi come oggi è difficile pensare sull’operato dei garanti della sicurezza: nonostante titolare dell’indelegabile obbligo di valutazione dei rischi, il datore di lavoro viene individuato a prescindere dalla competenza tecnico-scientifica; sebbene siano tenuti a segnalare le misure di prevenzione contro tutti i rischi, gli RSPP sono esenti dall’obbligo di verificarne l’effettiva attuazione; poiché largamente sprovvisto dei mezzi e delle risorse indispensabili, gli RLS non possono sottoporre a verifica le informazioni e le valutazioni espresse dal datore di lavoro.

Insomma, non rimane che contare sul medico competente che, in virtù dell’art. 40 del D.Lgs. n. 81/2008, può segnalare ai servizi competenti e, dunque, rilevare le differenze di genere relative ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Pur tuttavia, la legge di conversione del decreto-legge Lavoro non si è preoccupata d’imporre – e, quindi, di autorizzare – la sorveglianza sanitaria del medico competente al di fuori dei casi riconducibili nell’ambito dell’art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 – ovvero, i rischi cosiddetti tabellati – pur se la valutazione dei rischi ne metta in luce la necessità.

A questo punto, può far sperare la Convenzione O.I.L. n. 190 del 21 giugno 2019 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, resa esecutiva in Italia con la legge 15 gennaio 2021, n. 4: ciascun membro dovrà adottare leggi e regolamenti che richiedano ai datori di lavoro di intraprendere misure adeguate e proporzionate al rispettivo livello di controllo in materia di prevenzione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi comprese la violenza e le molestie di genere.

In sostanza, al di là delle violenze sessuali, la storia delle vessazioni sul luogo di lavoro, ivi comprese le molestie di genere, continua ad essere una storia giurisprudenziale che purtroppo non è alimentata da un’apposita e specifica norma: si tratta, dunque, di una storia che ha tentato con alterne fortune di scovare nel codice penale un reato in qualche modo adattabile, dagli atti persecutori ai maltrattamenti in famiglia.

Per maggiori informazioni contattateci senza impegno presso il nostro ufficio di Roma (RM) allo  +39 3287236407 oppure alla mail  info@rdconsulting.it, saremo lieti di fornire tutte le risposte che cercate!

Sharing is caring!