Esistono obblighi importanti a carico delle aziende sulla formazione di tutti i soggetti coinvolti in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, attualmente in attesa di nuove indicazioni.

È indubbio che la formazione sia una delle fonti primarie di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza perché è proprio attraverso la conoscenza e la consapevolezza di ognuno che si possono raggiungere alti livelli a garanzia dell’incolumità psico-fisica dei lavoratori.

In ogni azienda il datore di lavoro deve provvedere alla formazione di tutti i soggetti interni alla propria organizzazione. Per cui è necessario formare preventivamente i lavoratori prima di adibirli alle proprie mansioni, con una formazione sui rischi generici di 4 ore ed una formazione specifica la cui durata varia a seconda non solo dell’attività svolta dall’azienda, ma anche in base ai rischi correlati alle effettive mansioni dei singoli. Tutti i lavoratori devono, inoltre, procedere ad aggiornamenti periodici di 6 ore indipendentemente dall’attività svolta entro il quinquennio, preferendo degli incontri formativi diluiti in tale arco di tempo piuttosto che attivarsi a ridosso della scadenza.

Ci sono poi altre figure della sicurezza che devono ricevere una formazione ad hoc: il dirigente deve svolgere una formazione iniziale di 16 ore ed aggiornamenti quinquennali di 6 ore; per il preposto nella precedente normativa – modificata nel 2021 – si prevedeva una formazione aggiuntiva, rispetto a quella dei lavoratori, di 8 ore ed aggiornamenti quinquennali di 6 ore; ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è riservato un percorso formativo iniziale di almeno 32 ore, con un aggiornamento annuale di 4 od 8 ore a seconda che l’azienda abbia dimensioni tra i 15 ed i 50 oppure superiori ai 50 lavoratori; i lavoratori deputati alle attività di primo soccorso devono procedere ad una formazione iniziale di 12 o 16 ore in base all’attività svolta ed al numero di lavoratori e, conseguentemente, l’aggiornamento triennale è di 4 o 6 ore; per gli addetti al servizio antincendio, come sono stati identificati dalla recente normativa che ha cambiato le regole sulla loro formazione, si prevede anche per i livelli più basso di rischio una preparazione non solo teorica ma anche pratica con l’uso almeno dell’estintore portatile.

In materia, il legislatore ha richiesto a più riprese di modificare gli attuali accordi attuativi della presente normativa in modo da rendere l’obbligo formativo una concreta misura di prevenzione che attenui notevolmente i rischi correlati alle mansioni svolte. Una prima modifica normativa è stata introdotta nel 2021 prevedendo una formazione obbligatoria per tutti i datori di lavoro, non solo per coloro che svolgano l’incarico di R.S.P.P.: tuttavia, nella pratica tale prescrizione non è ancora applicabile in quanto mancano totalmente le indicazioni sulle modalità operative che dovranno essere stabilite con un nuovo accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Ulteriore variazione riguarda l’aggiornamento dei preposti che passa da quinquennale a biennale. Tale previsione è inserita nel D.Lgs. n. 81/08 e può già essere attuata, in quanto non necessita di ulteriori specifiche: tuttavia, è possibile che la Conferenza preveda all’interno del prossimo accordo un numero di ore differenti rispetto alle attuali 6 ore.

In generale, l’atto della Conferenza è molto atteso in quanto avrà il compito di accorpare e rivedere gli attuali accordi in materia di formazione dei lavoratori, dei loro rappresentanti e di tutte le figure che hanno obblighi e relative responsabilità inerenti la salute e la sicurezza all’interno delle organizzazioni lavorative. Inoltre, il prossimo accordo dovrà definire nuove modalità di verifica dell’apprendimento, compresa l’efficacia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa e, pertanto, successivamente alla conclusione del corso frequentato.

In ultimo, con le recenti modifiche del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) e della relativa legge di conversione (L. n. 85/2023), si è previsto che il futuro accordo dovrà individuare modalità attuative per un monitoraggio e controllo delle attività formative. Tale accertamento dovrà essere eseguito sia dai soggetti eroganti che dai destinatari e, pertanto, da parte delle aziende stesse in modo da evitare comportamenti elusivi della normativa attraverso la realizzazione di attestati non corrispondenti alla effettiva formazione eseguita.

Per maggiori informazioni contattateci senza impegno presso il nostro ufficio di Roma (RM) allo  +39 3287236407 oppure alla mail  info@rdconsulting.it, saremo lieti di fornire tutte le risposte che cercate!

Sharing is caring!