Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2021, il 29 ottobre è entrato in vigore il decreto 3 settembre 2021 del Ministero dell’Interno che reca i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del d.lgs. 81/2008.

Per la progettazione antincendio dei luoghi di lavoro a basso rischio è in arrivo il minicodice: poche prescrizioni e soprattutto misure da approntare in base alla valutazione del rischio incendi. È valido per tutti i luoghi di lavoro ad esclusione dei cantieri e stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.

Ai sensi del decreto, si definiscono luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quei luoghi ubicati in attività non soggette (ossia non comprese nell’allegato I del DPR 151/2011) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti:

  • affollamento complessivo ≤ 100 occupanti
  • superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2
  • piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m
  • nessuna detenzione o trattamento di materiali combustibili in quantità significative
  • nessuna detenzione o trattamento di sostanze o miscele pericolose in quantità significative
  • lavorazioni non pericolose ai fini dell’incendio.

Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, vale quanto disposto dall’art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08, ossia la valutazione va aggiornato in seguito a:

  • modifiche del processo produttivo
  • modifica dell’organizzazione del lavoro significativa ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori
  • evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
  • infortuni significativi
  • risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità
  • rielaborazione della valutazione dei rischi

In linea generale, la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro a basso rischio si esegue secondo lo schema successivo:

  • individuazione dei pericoli di incendio
  • descrizione del contesto e dell’ambiente
  • determinazione della quantità e della tipologia degli occupati esposti al rischio
  • individuazione dei beni esposti al rischio
  • valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio
  • misure di sicurezza

La valutazione bassa, media o alta, in termini di entità del rischio, viene sostituita con le seguenti entità:

  1. rischio incendio basso
  2. rischio incendio non basso

Rispetto al Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015), le misure da adottare per l’attuazione della strategia antincendio sono in numero inferiore e interessano i seguenti ambiti:

  • compartimentazione
  • esodo
  • gestione della sicurezza antincendio (GSA)
  • controllo dell’incendio
  • rivelazione e allarme
  • controllo di fumi e calore
  • operatività antincendio

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