Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2021, il 29 ottobre è entrato in vigore il decreto 3 settembre 2021 del Ministero dell’Interno che reca i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del d.lgs. 81/2008.
Per la progettazione antincendio dei luoghi di lavoro a basso rischio è in arrivo il minicodice: poche prescrizioni e soprattutto misure da approntare in base alla valutazione del rischio incendi. È valido per tutti i luoghi di lavoro ad esclusione dei cantieri e stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.
Ai sensi del decreto, si definiscono luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quei luoghi ubicati in attività non soggette (ossia non comprese nell’allegato I del DPR 151/2011) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti:
- affollamento complessivo ≤ 100 occupanti
- superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2
- piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m
- nessuna detenzione o trattamento di materiali combustibili in quantità significative
- nessuna detenzione o trattamento di sostanze o miscele pericolose in quantità significative
- lavorazioni non pericolose ai fini dell’incendio.
Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, vale quanto disposto dall’art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08, ossia la valutazione va aggiornato in seguito a:
- modifiche del processo produttivo
- modifica dell’organizzazione del lavoro significativa ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori
- evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
- infortuni significativi
- risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità
- rielaborazione della valutazione dei rischi
In linea generale, la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro a basso rischio si esegue secondo lo schema successivo:
- individuazione dei pericoli di incendio
- descrizione del contesto e dell’ambiente
- determinazione della quantità e della tipologia degli occupati esposti al rischio
- individuazione dei beni esposti al rischio
- valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio
- misure di sicurezza
La valutazione bassa, media o alta, in termini di entità del rischio, viene sostituita con le seguenti entità:
- rischio incendio basso
- rischio incendio non basso
Rispetto al Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015), le misure da adottare per l’attuazione della strategia antincendio sono in numero inferiore e interessano i seguenti ambiti:
- compartimentazione
- esodo
- gestione della sicurezza antincendio (GSA)
- controllo dell’incendio
- rivelazione e allarme
- controllo di fumi e calore
- operatività antincendio
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