Il Governo e le parti sociali hanno definito un protocollo, integrativo alle disposizioni di legge, che traccia le linee guida in materia di smart working, nella contrattazione collettiva.
I punti di principale attenzione del protocollo sono:
- accordo individuale;
- organizzazione del lavoro agile e regolazione della disconnessione;
- luogo di lavoro;
- strumenti di lavoro;
- salute e sicurezza sul lavoro;
- infortuni e malattie professionali;
- diritti sindacali;
- parità di trattamento e pari opportunità;
- lavoratori fragili e disabili;
- welfare e inclusività;
- protezione dei dati personali e riservatezza;
- formazione e informazione;
- osservatorio bilaterale di monitoraggio;
- incentivo alla contrattazione collettiva.
L’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso ivi previsto. L’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.
Un plauso va riconosciuto al protocollo perché abbandona la nozione di orario di lavoro – e, quindi, di lavoro straordinario nei periodi di smart working – e definisce la possibilità di articolare la giornata di lavoro agile in fasce orarie. Infatti, la giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nonché nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal datore di lavoro.
Permane l’obbligo di individuare sempre, in ogni caso, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore deve erogare alcuna prestazione lavorativa: il datore di lavoro dovrà, a tal fine, adottare specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione. Già molti sistemi aziendali bloccano le attività dopo determinate fasce orarie, non consentendo comunicazioni in entrata e in uscita nel rispetto del periodo di riposo giornaliero o settimanale del lavoratore.
Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile, purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire condizioni di sicurezza e riservatezza. Il protocollo evidenzia come la contrattazione collettiva possa individuare i luoghi inidonei per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.
Riprendendo una consuetudine dettata dallo “smart working emergenziale” il protocollo indica come, il datore di lavoro, salvo diversi accordi e di norma, fornisca la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione: quel salvo accordi diversi e di norma lascia intendere che il lavoratore possa anche usare apparecchiature personali. Tuttavia, in un’epoca in cui gli attacchi informatici sono all’ordine del giorno, l’uso di dispositivi personali pone a grande rischio l’incolumità dei dati gestiti: la disposizione, infatti, pur prevedendo che anche i pc personali siano protetti contro rischi informatici, pone seri problemi proprio in tema di cybersicurity.
Restano confermati gli obblighi del datore di lavoro, già previsti dalla legge, in tema di salute e sicurezza, di formazione e di informazione, di divieto di discriminazione. Viene anche ribadita dalle parti sociali la richiesta di favorire l’utilizzo corretto del lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico destinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello, in attuazione del Protocollo – anche nel 2017 era prevista la possibilità di incentivi fiscali e contributivi a favore dello smart working, ma solo se lo stesso avesse permesso incrementi di produttività ed efficienza.
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