L’emergenza sanitaria connessa al rischio di contagio da Covid-19 ha accelerato l’adozione da parte delle aziende di modalità di lavoro agile. Trattandosi di modalità di lavoro relativamente nuove per molte imprese, accanto ai vantaggi occorre tenere conto di alcune criticità nell’organizzazione delle attività e nel rapporto con il lavoratore.
La normativa in materia di sicurezza sul lavoro
Il lavoro agile è un rapporto di lavoro subordinato disciplinato dalla Legge n. 81 del 22 maggio 2017, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”.
I suoi tratti caratterizzanti sono la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali, e in quest’ultimo caso senza una postazione fissa; il non essere sottoposto a stringenti vincoli di orario, fermi restando i limiti massimi fissati dal legislatore e dalla contrattazione collettiva. L’articolo 22 sancisce che il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore, a sua volta, è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali. Altresì, ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
I comportamenti di prevenzione richiesti allo smart worker
- Cooperare con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in ambienti indoor e outdoor diversi da quelli di lavoro abituali.
- Nono adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi.
- Conciliare, secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore, le esigenze di vita con quelle lavorative.
- Individuare i luoghi di lavoro per l’esecuzione della prestazione lavorativa in smart working adottando principi di ragionevolezza, e in ogni caso evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un pericolo per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi.
Le indicazioni per lo svolgimento delle attività in vari ambienti di lavoro
L’informativa del datore di lavoro deve contenere poi le indicazioni che il lavoratore è tenuto ad osservare per prevenire i rischi per la salute e sicurezza legati allo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, quali ad esempio le indicazioni per lo svolgimento delle attività negli ambienti indoor privati.
Raccomandazioni generali per i locali:
- le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o lovali non abitabili;
- adeguata disponibilità di sevizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma adeguatamente manutenuti;
- i locali debbono fruire di illuminazione naturale diretta e di impianti di illuminazione artificiale, generale e localizzata, atti a garantire un adeguato comfort visivo agli occupanti.
Indicazioni per l’illuminazione naturale ed artificiale:
- si raccomanda di schermare le finestre allo scopo di evitare l’abbagliamento e limitare l’esposizione diretta alle radiazioni solari;
- l’illuminazione generale e specifica deve essere tale da garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante.
Indicazioni per l’aerazione naturale ed artificiale:
- è opportuno garantire il ricambio dell’aria naturale o con ventilazione meccanica;
- evitare di esporsi a correnti d’aria fastidiose che colpiscano una zona circoscritta del corpo.
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