Il 30 aprile 2024 è stata pubblicata la Legge 56/2024, che ha convertito il D.L. 19/2024 dello scorso 2 marzo, introducendo delle variazioni all’art. 29 del D.L., che a sua volta aveva modificato l’art. 27 del D.Lgs. 81/08.

La riformulazione dell’art. 27 del D. Lgs. 81/08 introduce il sistema di qualificazione tramite crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili, i quali a partire dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della cosiddetta patente a punti. Questo documento verrà rilasciato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in formato digitale, alle imprese o ai lavoratori autonomi in possesso delle seguenti caratteristiche:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  • possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale;
  • avvenuta designazione del RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, per le imprese e i lavoratori autonomi che non hanno sede in Italia, è sufficiente possedere un documento analogo emesso dall’autorità competente del loro Paese d’origine e, nel caso di Stati non appartenenti all’UE, riconosciuto dalla Legge italiana.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti, che possono essere decurtati nel caso in cui l’impresa o il lavoratore autonomo compiano almeno una delle 29 fattispecie di violazioni riconosciute dalla Legge 56/2024, allegato I-bis.

Il numero minimo di crediti ammissibili per poter operare nei cantieri temporanei o mobili è di 15; superato questo limite non è più possibile farlo. Tuttavia, ci sono delle condizioni in cui è possibile – per il soggetto dotato di meno di 15 punti nella patente a crediti – terminare l’attività oggetto del contratto: se i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore dell’attività, oppure nel caso in cui non vengano applicati i provvedimenti previsti dall’art. 14 del D.lgs. 81-08.

La decurtazione dei punti è correlata alle risultanze dei provvedimenti definitivi emessi contro i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti delle imprese, o contro i lavoratori autonomi. Il comma 7 dell’art. 27 specifica che essi includono le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione, di cui all’articolo 18 della Legge 689-81. La Legge 56/2024 afferma che l’Amministrazione che ha emesso i provvedimenti ha a disposizione 30 giorni per comunicarli all’Ispettorato nazionale del lavoro, il quale provvederà alla decurtazione dei crediti. Inoltre, il comma 6 dell’art. 27 stabilisce che, se durante lo stesso accertamento ispettivo vengono riscontrate più di una violazione tra quelle elencate nell’allegato I-bis, la decurtazione dei crediti non può superare il doppio della sanzione prevista per la violazione più grave.

La Legge prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ai 6.000,00 Euro alle imprese e ai lavoratori autonomi operativi nei cantieri, ma privi della patente a punti o con un punteggio inferiore a 15. Inoltre, indica come esenti dal possesso della patente a punti le imprese in possesso dell’attestazione SOA, con classifica di importi pari o superiore alla III.

Il testo della Legge 56/2024 rimanda a successivi decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in concerto con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro per:

  • l’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per l’ottenimento della patente a punte e dei contenuti informativi di quest’ultima;
  • la definizione dei presupposti e della procedura per l’adozione del provvedimento di sospensione;
  • l’individuazione dei criteri di attribuzione di ulteriori crediti, rispetto al punteggio iniziale, nonché delle modalità di recupero dei crediti decurtati.

Per maggiori informazioni contattateci senza impegno presso il nostro ufficio di Roma (RM) allo  +39 3287236407 oppure alla mail  info@rdconsulting.it, saremo lieti di fornire tutte le risposte che cercate!

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