Il 30 aprile 2024 è stata pubblicata la Legge 56/2024, che ha convertito il D.L. 19/2024 dello scorso 2 marzo, introducendo delle variazioni all’art. 29 del D.L., che a sua volta aveva modificato l’art. 27 del D.Lgs. 81/08.
La riformulazione dell’art. 27 del D. Lgs. 81/08 introduce il sistema di qualificazione tramite crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili, i quali a partire dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della cosiddetta patente a punti. Questo documento verrà rilasciato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in formato digitale, alle imprese o ai lavoratori autonomi in possesso delle seguenti caratteristiche:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale;
- avvenuta designazione del RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Inoltre, per le imprese e i lavoratori autonomi che non hanno sede in Italia, è sufficiente possedere un documento analogo emesso dall’autorità competente del loro Paese d’origine e, nel caso di Stati non appartenenti all’UE, riconosciuto dalla Legge italiana.
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti, che possono essere decurtati nel caso in cui l’impresa o il lavoratore autonomo compiano almeno una delle 29 fattispecie di violazioni riconosciute dalla Legge 56/2024, allegato I-bis.
Il numero minimo di crediti ammissibili per poter operare nei cantieri temporanei o mobili è di 15; superato questo limite non è più possibile farlo. Tuttavia, ci sono delle condizioni in cui è possibile – per il soggetto dotato di meno di 15 punti nella patente a crediti – terminare l’attività oggetto del contratto: se i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore dell’attività, oppure nel caso in cui non vengano applicati i provvedimenti previsti dall’art. 14 del D.lgs. 81-08.
La decurtazione dei punti è correlata alle risultanze dei provvedimenti definitivi emessi contro i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti delle imprese, o contro i lavoratori autonomi. Il comma 7 dell’art. 27 specifica che essi includono le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione, di cui all’articolo 18 della Legge 689-81. La Legge 56/2024 afferma che l’Amministrazione che ha emesso i provvedimenti ha a disposizione 30 giorni per comunicarli all’Ispettorato nazionale del lavoro, il quale provvederà alla decurtazione dei crediti. Inoltre, il comma 6 dell’art. 27 stabilisce che, se durante lo stesso accertamento ispettivo vengono riscontrate più di una violazione tra quelle elencate nell’allegato I-bis, la decurtazione dei crediti non può superare il doppio della sanzione prevista per la violazione più grave.
La Legge prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ai 6.000,00 Euro alle imprese e ai lavoratori autonomi operativi nei cantieri, ma privi della patente a punti o con un punteggio inferiore a 15. Inoltre, indica come esenti dal possesso della patente a punti le imprese in possesso dell’attestazione SOA, con classifica di importi pari o superiore alla III.
Il testo della Legge 56/2024 rimanda a successivi decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in concerto con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro per:
- l’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per l’ottenimento della patente a punte e dei contenuti informativi di quest’ultima;
- la definizione dei presupposti e della procedura per l’adozione del provvedimento di sospensione;
- l’individuazione dei criteri di attribuzione di ulteriori crediti, rispetto al punteggio iniziale, nonché delle modalità di recupero dei crediti decurtati.
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