È quanto chiarito dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro con la risposta n. 5 del 1° dicembre 2023.
Poiché il preposto svolge un ruolo di garanzia nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’obbligo di individuazione sussiste sempre. Difatti, il preposto svolge un ruolo operativo fondamentale all’interno dell’organizzazione, avendo il compito di coadiuvare il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori. Più precisamente, i principali compiti e doveri che fanno capo a questa figura sono:
- vigilare sull’applicazione delle norme di salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- collaborare con il datore di lavoro per garantire un ambiente di lavoro salubre e sicuro, adottando le misure necessarie per prevenire rischi e incidenti;
- contribuire all’informazione e formazione dei lavoratori in merito alle norme di sicurezza, alle procedure da seguire e all’uso corretto dei dispositivi di protezione;
- coordinare le attività degli addetti alla prevenzione incendi e dei lavoratori addetti all’evacuazione in caso di emergenza;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) eventuali carenze nelle misure di prevenzione e protezione o situazioni di rischio;
- partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza organizzate dall’azienda;
- in caso di emergenza, adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori.
Allo scopo di incrementare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro, è previsto che il preposto – in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e/o dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale – ha anche l’obbligo di intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo ai lavoratori le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Inoltre, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza deve, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
Per svolgere compitamente questi compiti, è previsto che i preposti ricevano un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. Queste attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in risposta ai quesiti posti dalla CCIAA di Modena, ha chiarito che – in considerazione delle mutevoli realtà organizzative aziendali – la figura del preposto può eccezionalmente coincidere con quella del datore di lavoro. Ciò è possibile, ad esempio, nelle aziende di modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa nelle quali il datore di lavoro sovrintende direttamente a detta attività esercitando i relativi poteri gerarchico funzionali, ovvero nel caso di un’impresa con un solo lavoratore nelle quali lo stesso non può essere il preposto di sé stesso. Di fatto, questa precisazione comporta che l’obbligo di individuazione del preposto sussiste sempre, mentre la relativa nomina non è sempre necessaria ben potendo essere svolta la funzione anche direttamente dal datore di lavoro.
Gli obblighi in questione sono presidiati da sanzioni penali di tipo contravvenzionale tanto a carico del preposto quanto a carico del datore di lavoro e del dirigente.
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