Ogni attività produttiva e lavorativa è tenuta a fare una valutazione del rischio incendio, al fine di attuare le misure necessarie alla prevenzione e alla gestione del rischio, in modo adeguato rispetto al livello di rischio rilevato.

Da un punto di vista normativo, il DM 3/9/21 – Allegato I, Punto 1, comma 2 determina il discrimine per l’applicazione delle misure di prevenzione. In particolare, si distinguono luoghi di lavoro con valutazione del rischio incendio basso e luoghi di lavoro con rischio incendio medio e alto. Tale distinzione può essere operata solo dopo l’analisi e valutazione del rischio incendio, le cui specifiche sono contenute nel DVR, e contemplano l’applicazione di idonee e differenti strategie in base al livello di rischio. In altre parole, la redazione del documento di valutazione consente di identificare le reali possibilità di incendio e di individuare le possibili conseguenze per la struttura e per gli occupanti.

In base al DL 3/9/21, Allegato 1, nella valutazione vanno indicati:

  • gli elementi che determinano un pericolo di incendio;
  • la descrizione dell’ambiente di lavoro e del contesto in cui è inserito;
  • gli occupanti;
  • i beni esposti al rischio;
  • valutazione delle conseguenze quantitativa e qualitativa;
  • misure per il contenimento dei pericoli di incendio.

Così, per definire un luogo come a basso rischio è necessario che questo rispetti tutti e 6 i parametri elencati di seguito:

  1. affollamento complessivo occupanti ≤ 100
  2. superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2
  3. piani situati a una quota compresa tra -5 e 24 m
  4. assenza di materiali combustibili, con valore nominale del carico d’incendio qf > 900 MJ/m2
  5. assenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative
  6. assenza di lavorazioni il cui sia insito il pericolo d’incendio

In sostanza, si tratta di luoghi in cui si riscontra la scarsa presenza di materiale infiammabile e le cui caratteristiche presentano scarsa possibilità di sviluppo e propagazione di incendio. Pertanto, per tali luoghi valgono le strategie di prevenzione indicate nel Minicodice (DM 3/9/21).

Il rischio sale quando uno dei parametri elencati sopra viene meno, in questo caso si parla di rischio medio o alto: un rischio medio si profila quando sul luogo di lavoro sono presenti sostanze infiammabili oppure in presenza di condizioni che possono favorire l’incendio, ma la cui propagazione è limitata; invece, un alto rischio si profila quando sono presenti sostanze altamente infiammabili, con elevate probabilità di sviluppo di incendio e propagazione, ma anche in quei contesti in cui l’affollamento non consenta una rapida e repentina evacuazione. In caso di rischio medio e alto le misure da adottare sono quelle definite nel DM 3/8/2015 o “Codice di prevenzione Incendi”.

In definitiva, tutelare l’incolumità dei lavoratori e prevenire il rischio di incendi è un obbligo di legge, come da DL 81/2008 Art. 46 e in caso di inadempienza sono previste misure quali l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.500 € a 6.400 €.

Per maggiori informazioni contattateci senza impegno presso il nostro ufficio di Roma (RM) allo  +39 3287236407 oppure alla mail  info@rdconsulting.it, saremo lieti di fornire tutte le risposte che cercate!

Sharing is caring!