In caso di aggiunta di vitamine agli alimenti, nell’elenco degli ingredienti è sufficiente indicare la denominazione delle vitamine oppure è necessario inserire anche la formula vitaminica specificamente utilizzata?

Prima di esaminare la sentenza del 24 marzo 2022 nella causa C-533/20 elaborata dai Giudici della Corte di Giustizia – avente a oggetto la questione pregiudiziale sollevata dalla Corte suprema ungherese circa le disposizioni del regolamento n. 1169/2011 – occorre esaminare il contesto normativo di riferimento.

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce la disciplina relativa alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e ha lo scopo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti. Al fine di applicare in maniera uniforme la normativa in esame, il regolamento contiene all’art. 2 una serie di definizioni, tra cui le più rilevanti:

  • “ingrediente”: qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata;
  • “denominazione legale”: la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell’Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l’alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività;
  • “denominazione usuale”: una denominazione che è accettata quale nome dell’alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni;
  • “sostanza nutritiva”: le proteine, i carboidrati, i grassi, le fibre, il sodio, le vitamine e i minerali elencati nell’allegato XIII, parte A, punto 1, del presente regolamento e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie.

Il regolamento prevede, inoltre, un elenco di informazioni (art. 9) che devono essere obbligatoriamente riportate nell’etichetta del prodotto alimentare – quali, ad esempio, la denominazione dell’alimento, gli allergeni, la data di scadenza o il termine minimo di conservazione. Tra queste vi sono anche l’elenco degli ingredienti e una dichiarazione nutrizionale il cui contenuto può essere integrato dall’indicazione delle vitamine presenti in quantità significativa nell’alimento.

Un altro provvedimento normativo di rilievo per la corretta comprensione della vicenda in esame è il regolamento (CE) n. 1925/2006 che contiene la specifica disciplina sull’aggiunta di vitamine e minerali e talune altre sostanze agli alimenti. In merito all’etichettatura, tale normativa precisa che l’etichettatura nutrizionale dei prodotti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali e che sono disciplinati dal presente regolamento, è obbligatoria. Le informazioni da fornire consistono in quanto specificato all’art. 30 del regolamento n. 1169/2011.

Dunque, il quesito sottoposto alla Corte europea è volto a chiarire se l’elenco degli ingredienti di un alimento, nell’ipotesi in cui sia stata aggiunta una vitamina, deve comprendere – oltre alla denominazione di tale vitamina – anche l’indicazione della formula vitaminica che è stata utilizzata. Posto che gli ingredienti che sono presenti in un alimento devono essere designati con la loro denominazione specifica – cioè con la denominazione legale dell’ingrediente di cui trattasi oppure, in mancanza di questa, con la denominazione usuale di tale ingrediente o ancora, ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, con una denominazione descrittiva – la Corte osserva che in assenza di precisazioni complementari, non è possibile determinare quale sia la denominazione che dovrebbe essere utilizzata per una vitamina che fa parte degli ingredienti.

Ciò premesso, i giudici europei hanno rilevato che le vitamine sono elencate nell’allegato XIII del regolamento (UE) n. 1169/11 con denominazioni quali “Vitamina A”, “Vitamina D” o ancora “Vitamina E” senza tuttavia prevedere che tali denominazioni costituiscano una denominazione legale ai sensi del diritto europeo; tuttavia, nessun’altra disposizione del regolamento (UE) n. 1169/2011, né del regolamento (CE) n. 1925/2006 fa riferimento alle vitamine mediante altre denominazioni. Di conseguenza, per garantire l’interpretazione e l’applicazione coerente delle diverse disposizioni europee e per assicurare che l’informazione fornita ai consumatori sia precisa, chiara e facilmente comprensibile è con le sopradette denominazioni che le vitamine devono essere designate anche ai fini della loro indicazione nell’elenco degli ingredienti.

Pertanto, nell’ipotesi in cui una vitamina sia stata aggiunta a un alimento, l’elenco degli ingredienti di tale alimento non deve comprendere, oltre alla denominazione della vitamina, l’indicazione della formula vitaminica che è stata utilizzata. D’altra parte, l’inserimento nell’elenco degli ingredienti di diciture quali acetato di retinile o colecalciferolo rischierebbe di essere poco comprensibile da parte di un consumatore medio, tenuto conto della natura relativamente oscura e poco conosciuta da parte del grande pubblico della maggior parte di tali formule vitaminiche.

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