Il 21 dicembre 2021, l’Accordo Stato Regioni ha compiuto 10 anni: questo significa che l’aggiornamento formativo dei lavoratori della tua azienda potrebbe essere in scadenza.

La formazione, e il continuo aggiornamento, sulla sicurezza costituisce una delle più importanti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il D.lgs. 81/2008, nell’art.37, prevede l’obbligo per il datore di lavoro di fornire a tutti i lavoratori – siano essi dipendenti, soci, atipici e/o tempo determinato – un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Con particolare riferimento a:

  • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  • rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

La formazione lavoratori, prevista dal D.lgs. 81/08 e sancita dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, non comprende quella relativa a mansioni o ad attrezzature particolari o la formazione disciplinata da altre norme.

Cosa si intende per formazione lavoratori?

La formazione dei lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è un corso obbligatorio, come previsto dall’art. 37 del D.lgs. 81/2008, per tutti i lavoratori sui rischi e le misure di sicurezza da applicare per prevenire e proteggere dagli infortuni.

Quando è obbligatoria la formazione lavoratori?

In tutti i settori, la normativa prevede l’obbligo di formazione e aggiornamento per i lavoratori assunti o in occasione del cambio mansione, introduzione nuove attrezzature. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi anteriormente o, se ciò non è possibile, contestualmente all’assunzione in modo da completare il percorso formativo entro 60 giorni dall’assunzione.

Quanto dura il corso di formazione lavoratori?

Indipendentemente dal settore dell’azienda, ogni lavoratore deve svolgere 4 ore di formazione generale, uguale per tutti, alla quale si aggiunge una formazione specifica di durata variabile (da 4 a 12 ore) in funzione del livello di rischio: basso, medio, altro, definito sulla base della classificazione ATECO 2002 e 2007 nelle tabelle delle attività in allegato II all’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. I lavoratori che, a prescindere dal livello di rischio dell’azienda, non svolgono mansioni che comportano la loro presenza, anche saltuaria nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi previsti per il rischio basso.

Sono previsti corsi di aggiornamento?

La formazione generale dei lavoratori costituisce credito formativo permanente mentre, per la formazione specifica dei lavoratori, l’obbligo di aggiornamento ha una durata minima di 6 ore in un quinquennio, indipendentemente dal livello di rischio dell’azienda. L’aggiornamento deve riguardare temi legati a significative evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti riguardanti:

  • approfondimenti giuridico normativi,
  • aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori,
  • aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda,
  • fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

I contenuti dell’aggiornamento non comprendono la formazione obbligatoria da effettuare in caso di cambiamento/trasferimento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature o tecnologie.

Per maggiori informazioni contattateci senza impegno presso il nostro ufficio di Roma (RM) allo  +39 3287236407 oppure alla mail  info@rdconsulting.it, saremo lieti di fornire tutte le risposte che cercate!

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