Il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 ha modificato alcune disposizioni del Testo unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81-08).
In linea generale, il recente D.L. 146/2021 contiene una serie di disposizioni assai rilevanti con le quali si intende porre un argine alla catena ininterrotta di morti sul lavoro che ha caratterizzato, ancor più che nel recente passato, questo 2021.
Le principali novità sono presenti nell’articolo 13 del nuovo Decreto, nel quale si afferma che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può adottare provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di accertamento della presenza del 10% di lavoratori irregolari – anziché del precedente 20%. Inoltre, si fa divieto all’azienda sospesa di contrattare con la Pubblica Amministrazione per tutto il periodo di sospensione.
Particolarmente importante è la decisione che gli introiti derivanti dall’adozione delle sanzioni emanate dal personale dell’Ispettorato in materia prevenzionistica vadano a integrare un apposito capitolo dell’INL stesso, finalizzato a finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro. In tale ottica, le modifiche del D. Lgs. 81/2008 includono anche il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.
Il D.L. 146/2021 definisce poi anche gli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi e per i quali non sarà più richiesta alcuna recidiva ai fini dell’adozione del provvedimento – che, pertanto, scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate con decreto ministeriale.
Su istanza dell’impresa interessata, l’Ispettorato può decidere la revoca della sospensione. Ma anche in ciò, il D.L. 146/2021 introduce novità: infatti, l’Ispettorato potrà revocare la sospensione, solo se sussistano le seguenti condizioni:
- regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni di sicurezza.
Per la parte pecuniaria, il D.L. introduce la previsione dell’obbligo del pagamento di una somma aggiuntiva per ottenere la revoca e riprendere lo svolgimento delle attività sospese:
- nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare, il soggetto sospeso deve pagare una somma pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari ed a 5.000 euro se sono impiegati più di cinque lavoratori irregolari – la sanzione finora era pari a euro 2.000, a prescindere dal numero dei lavoratori;
- nelle ipotesi di sospensione in materia di salute e sicurezza, la somma aggiuntiva da pagare varia a seconda delle violazioni riscontrate: a tal fine sono individuate tre soglie pari a euro 3.000, euro 2.500 oppure euro 300 per ciascun lavoratore interessato – anche qui con un notevole aggravio rispetto alla situazione precedente, quando la sanzione era pari a euro 3.200 a prescindere dal tipo di violazione accertata.
L’imprenditore sospeso che non chieda la revoca e non rispetti la sospensione è punito:
- con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
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