Gli obblighi correlati all’uso del green pass in azienda, con riferimento al Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021, pongono importanti implicazioni in ambito privacy.

I titolari del trattamento – ovvero, le aziende – che dovranno verificare la validità della certificazione verde di dipendenti, clienti e fornitori, saranno tenuti ad eseguire tali operazioni nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Tra gli aspetti più rilevanti riportiamo:

  • delega formale con istruzioni (art. 29 GDPR) ai soggetti incaricati alla verifica dei green pass;
  • informativa (art. 13 GDPR) ai soggetti interessati, inerente il trattamento effettuato tramite verifica dei green pass;
  • aggiornamento del registro dei trattamenti (art. 30 GDPR).

Poiché le aziende, dal 24 Aprile 2020, devono implementare un protocollo anti-contagio per garantire le condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità operative, a tutela dei lavoratori, dovranno aggiornare il suddetto in base alle novità normative del D.L. 127/21, che influenzeranno direttamente la gestione del Covid-19 nei luoghi di lavoro.

Cosa devono fare i datori di lavoro entro il 15 ottobre 2021?

Entro il prossimo 15 ottobre 2021 il datore di lavoro dovrà obbligatoriamente definire, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche ed eventualmente (qualora non svolgesse i controlli in prima persona) incaricare con atto formale i soggetti (uno o più di uno) delegati al controllo (cosiddetti verificatori), In particolare, deve definire con un’apposita procedura:

  • le modalità di ingresso e di accesso agli uffici o agli ambienti di lavoro in generale;
  • le modalità di controllo del green pass (all’ingresso, a campione);
  • i soggetti incaricati alla verifica del green pass;
  • i documenti di nomina dei soggetti deputati alle verifiche/controlli.

Le verifiche potranno essere effettuate, anche a campione, prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Le verifiche potranno comunque essere effettuate anche nel corso della giornata lavorativa. La mancata effettuazione dei controlli e la mancata definizione delle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche comportano importanti sanzioni amministrative. (da 400 a 1000 euro).

A chi spetta il controllo del green pass?

Il controllo deve essere effettuato dal datore di lavoro, e dunque dagli addetti formalmente incaricati preferibilmente all’ingresso in azienda.

Gli addetti possono essere interni o esterni (reception, vigilanza) all’azienda, devono essere formalmente nominati e devono ricevere una specifica formazione.

Chi controlla può chiedere l’esibizione del documento di identità ma non può né fotocopiare né conservare il documento.

Violazioni e sanzioni

Il datore di lavoro che non effettua i controlli del green pass è soggetto ad una sanzione da € 400 a € 1.000: le aziende che effettueranno le verifiche a campione sui dipendenti non incorreranno nelle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto legge 127 del 2021”.

Il lavoratore che accede ai luoghi di lavoro senza green pass è soggetto ad una sanzione da € 600 a € 1.500.

Il lavoratore che comunica di non essere in possesso del green pass è considerato assente ingiustificato (con conseguente sospensione della retribuzione/compenso/emolumento) sino alla presentazione del green pass senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per maggiori informazioni contattateci senza impegno presso il nostro ufficio di Roma (RM) allo  +39 3287236407 oppure alla mail  info@rdconsulting.it, saremo lieti di fornire tutte le risposte che cercate!

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