Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, VI è l’obbligo di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 per i lavoratori dei settori pubblico e privato.

Nello specifico saranno coinvolti i seguenti lavoratori:

  • il personale delle amministrazioni pubbliche;
  • il personale delle autorità amministrative;
  • il personale degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale;
  • coloro che prestano attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche;
  • i lavoratori che svolgono la propria attività nel settore privato.

L’obbligo di vaccinazione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, che presentano idonea certificazione medica.

CONTROLLI E TUTELA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

I datori di lavoro della pubblica amministrazione e del settore privato sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi introdotti dal presente Decreto: per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, i lavoratori privi della certificazione, al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, hanno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma ad essi non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento. La sospensione dal lavoro deve essere immediatamente comunicata al lavoratore interessato e rimane in vigore fino alla presentazione della certificazione verde: in ogni caso, la sospensione da lavoro non può superare il termine del 31 dicembre 2021.

Saranno i datori di lavoro, entro il 15 ottobre, a definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche e ad individuare un responsabile incaricato degli accertamenti: si ricorda che la validità del certificato verde potrà essere verificata con la app ”VerificaC19”.

SANZIONI

In caso di inosservanza delle disposizioni del Decreto da parte dei lavoratori verrà applicata la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. Per il datore di lavoro che non adotterà delle misure organizzative di verifica la sanzione sarà da 400 a 1.000 euro.

DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI

Dalla prima dose di vaccino, la certificazione sarà valida dal 15° giorno fino alla data della seconda dose; al termine del ciclo vaccinale, il green pass verrà rilasciato entro 24/48 ore dalla somministrazione della seconda dose e sarà valido per 12 mesi. Il tampone rapido antigenico, valido per la certificazione verde, avrà durata di 48 ore dalla data dell’esecuzione, mentre il tampone molecolare avrà una validità di 72 ore.

Per maggiori informazioni contattateci senza impegno presso il nostro ufficio di Roma (RM) allo  +39 3287236407 oppure alla mail  info@rdconsulting.it, saremo lieti di fornire tutte le risposte che cercate!

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