La Commissione Europea ha vietato l’uso di alcune sostanze, presenti naturalmente in numerose piante e in particolare nell’aloe, perché ritenute probabili genotossici e cancerogeni.

La Commissione Europea ha vietato l’utilizzo negli alimenti, integratori alimentari inclusi, dei derivati dell’idrossiantracene, sostanze che si trovano naturalmente in numerose piante – tra cui varie specie di aloe – utilizzate negli integratori per il loro effetto lassativo. Alla base del divieto la loro azione genotossica e cancerogena, in particolare al colon.

Il divieto è stato istituito con il Regolamento 2021/468 del 18 marzo, entrato in vigore l’8 aprile 2021, che modifica l’allegato III del Regolamento (CE) n. 1925/2006 per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell’idrossiantracene. Specificamente, con il suddetto regolamento la Commissione ha bandito i derivati dell’idrossiantracene, ovvero aloe-emodina, emodina e la sostanza strutturalmente analoga dentrone.

Già nel marzo del 2020, la Commissione europea aveva presentato alla consultazione pubblica una proposta per vietare l’aloe per presunti problemi di sicurezza, un regolamento che limitava l’utilizzo negli integratori alimentari di determinate sostanze, derivati idrossiantracenici (HAD), ottenuti dall’aloe e da altre piante. Ancora prima, in una opinione del 2013, l’EFSA (Agenzia europea per la sicurezza degli alimenti) è stata chiamata a esprimersi riguardo agli effetti dei derivati dell’idrossiantracene sul miglioramento delle funzioni intestinali. L’EFSA aveva appurato l’efficacia di queste sostanze, sottolineando però la necessità di evitarne il consumo prolungato e a dosi elevate, per i loro potenziali problemi di sicurezza. Più tardi, nel suo parere 2017, l’EFSA ha dichiarato che i derivati dell’idrossiantracene sono genotossici e cancerogeni, e quindi anche gli estratti di aloe hanno gli stessi effetti, probabilmente per la presenza degli stessi derivati: si tratta di conclusioni in linea con precedenti valutazioni effettuate da altri organismi europei e internazionali, tra cui l’Organizzazione mondiale della sanità, l’Agenzia europea dei medicinali e l’Istituto federale tedesco per la valutazione del rischio.

Ma allora tutti gli alimenti e integratori contenenti aloe sono stati vietati?

Sono inclusi nel divieto solo gli integratori a base di aloe usati per il loro effetto lassativo; gli altri integratori in commercio contenenti aloe in realtà non contengono – o non dovrebbero contenere – queste sostanze, che sono presenti solo nella parte esterna della foglia. Più semplicemente, non sono vietati i prodotti contenenti succo di aloe derivante dal gel ottenuto dalla parte centrale delle foglie di aloe, dove queste sostanze ad effetto lassativo non sono presenti o lo sono in minimi quantitativi.

Come verificare che gli integratori a base di aloe siano privi di queste sostanze tossiche?

Innanzitutto, gli integratori contenenti succo di aloe proveniente dal gel situato all’interno delle foglie si pubblicizzano in genere come aventi effetto “depurativo”, “drenante”, “rigenerante”, “lenitivo”: non si fa in alcun modo cenno a una funzione lassativa. Per giunta, in etichetta, è spesso dichiarato che nella produzione viene eliminata la parte esterna della foglia contenente aloina: l’espressione che si usa è gel sine cute, per indicare che il succo proviene dal gel interno; altre volte viene dichiarata espressamente l’assenza di aloina. Tuttavia, questo non ci garantisce che non ce ne siano tracce, perché la legge non regolamenta il limite massimo di residuo consentito.

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