Dopo 47 anni, il 31 gennaio 2020, il Regno Unito ha cessato di essere uno Stato Membro dell’Unione Europea: da questa data ha avuto inizio un periodo di transizione, durante il quale norme e procedure in materia doganale e fiscale sono rimaste inalterate.
Durante questo periodo, si sono tenuti i negoziati tra Unione Europea e Regno Unito per la definizione delle regole da applicare alle relazioni tra i paesi. La fase transitoria è terminata il 24 dicembre 2020 con la firma del Trade and Cooperation Agreement, l’accordo sugli scambi commerciali e di cooperazione, entrato in vigore il 1° gennaio 2021. Da tale data, lo scambio di merci e/o servizi tra Europa e Regno Unito ha cessato di essere una transazione intracomunitaria e il Regno Unito è uscito dal mercato unico e dell’unione doganale europea, diventando di fatto paese extra-europeo.
A quanto ammontano i rapporti commerciali tra UE, Italia e Regno Unito?
L’unione Europea è il principale partner commerciale del Regno Unito. Nel 2019, le esportazioni britanniche verso i paesi appartenenti all’UE ammontavano a circa 254 miliardi di euro (42,6% delle esportazioni complessive del Regno Unito); mentre, le importazioni dall’UE hanno rappresentato il 52% del totale delle importazioni britanniche. Tra i maggiori partner europei del Regno Unito vi sono la Germania, che si posiziona al primo posto, seguita da Olanda e Francia.
Secondo i dati del 2019, l’Italia si colloca al quinto posto nella classifica dei principali destinatari dell’export britannico e al settimo posto come fornitore di beni importati nel Regno Unito. Tra i principali prodotti esportati dall’Italia verso il Regno Unito, rientrano quelli provenienti dal settore della meccanica (3,7 miliardi); mezzi di trasporto (2,6 miliardi), moda (2,3 miliardi), agro-alimentare (1,9 miliardi) e farmaceutico (1,3 miliardi).
Ora, quali sono le normative che le imprese italiane devono rispettare?
La firma del Trade and Cooperation Agreement ha permesso l’applicazione di regole favorevoli negli scambi tra l’Unione Europea e Regno Unito, migliori di quelle applicate ai paesi extra-UE. Queste norme non impongono limiti di quote e non prevedono l’applicazione di dazi nello scambio di merci a condizione che i beni scambiati, dal punto di vista doganale, soddisfino il requisito di “origine preferenziale” in uno dei due territori oggetto di scambio. Sono considerati di origine preferenziale e beneficiano dell’esenzione da dazi le merci:
Interamente ottenute all’interno del territorio: a questa categoria appartengono merci che presentano un legame diretto con il territorio (prodotti minerali, vegetali o animali, prodotti estratti dal suolo e dal sottosuolo marino).
Prodotte esclusivamente con materiali di origine UE: si tratta di prodotti finiti fabbricati esclusivamente con materiali di origine europea, anche se con componenti o lavorazioni che avvengono al di fuori di essa.
Fabbricate in un paese dell’UE mediante trasformazione di materie prime e/o componenti provenienti da stati extra-UE: per ottenere l’origine preferenziale deve essere dimostrata una lavorazione sufficiente nei paesi europei.
Tuttavia, l’accordo firmato non esenta le aziende dalle formalità doganali: queste dovranno applicare le stesse formalità previste per lo scambio di beni con paesi extra-UE, comprese eventuali dichiarazioni sulla sicurezza e ulteriori formalità relative a prodotti sottoposti ad accisa.
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