Il 17 febbraio 2021, il Garante della Privacy ha pubblicato le FAQ inerenti il trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo.

L’obiettivo dell’Autorità è fornire indicazioni utili per la corretta applicazione del Regolamento (UE) 679/2016 nell’attuale contesto emergenziale e prevenire eventuali trattamenti illeciti dei dati personali.

Cosa dicono le FAQ?

Le FAQ stabiliscono che il datore di lavoro non può chiedere informazioni ai dipendenti relative al loro stato vaccinale, neanche attraverso la richiesta di documenti che attestino l’avvenuta vaccinazione. Ciò non è consentito né dalle disposizioni dell’emergenza anti-Covid, né dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Al datore di lavoro non è consentito trattare i dati dei dipendenti, relativi alla vaccinazione, neanche se questi ultimi acconsentono a fornirli in quanto, visto lo squilibrio del rapporto tra datore e dipendente, il consenso non può costituire una valida condizione di liceità.

Inoltre, viene stabilito che il medico competente non può fornire i nominativi dei dipendenti vaccinati al datore di lavoro. Solo il medico competente, infatti, può trattare i dati sanitari dei dipendenti, compreso il loro stato vaccinale, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro può acquisire solo i giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e limitazioni che vengono comunicate dal medico.

Infine, è precisato che attualmente non esiste una normativa che prevede l’obbligo di vaccino anti Covid-19 per determinate mansioni e attività lavorative.

A fronte di questa situazione viene ribadito che:

  • il datore di lavoro deve attuare tutte le misure speciali di protezione previste dall’art. 279, titolo X del D.Lgs. 81/08, per evitare il rischio di contagio;

  • solo il medico curante può trattare i dati relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, eventualmente, tenerne conto in sede di valutazione di idoneità alla specifica mansione;

  • il datore di lavoro deve attenersi alle misure indicate dal medico competente, nei casi di giudizio parziale o temporanea inidoneità del lavoratore allo svolgimento della propria mansione.

Per maggiori informazioni contattateci senza impegno presso il nostro ufficio di Roma (RM) allo  +39 3287236407 oppure alla mail  info@rdconsulting.it, saremo lieti di fornire tutte le risposte che cercate!

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