Negli ultimi anni si sta assistendo all’entrata nella Comunità Europea di nuovi paesi con sistemi economici concorrenti e all’avanzamento dei mercati asiatici caratterizzati da produzioni a buon mercato: fattori che hanno determinato la necessità, per il nostro paese, di rivolgere maggiore attenzione a tutto ciò che determina e condiziona la competitività del sistema produttivo.
La realizzazione di un Mercato Comune Europeo e l’attuazione del processo di liberalizzazione degli scambi commerciali intracomunitari, ha reso necessaria la definizione di principi e regole comuni capaci di regolare e garantire in modo univoco la qualità delle merci.
Tutti i prodotti medicinali ad uso umano immessi in commercio in Italia presentano il bollino ottico, cioè un’etichetta adesiva contenente le informazioni necessarie a identificare un medicinale e ogni sua singola confezione, allo scopo di garantirne la tracciabilità e la sicurezza.
Nel settore degli alimenti, ivi inclusi gli integratori alimentari, non esiste l’equivalente del bollino farmaceutico, tuttavia la questione della tracciabilità è un aspetto altrettanto fondamentale. Infatti, la rintracciabilità degli alimenti e dei relativi ingredienti lungo tutta la catena alimentare è un elemento essenziale per garantire la sicurezza degli alimenti.
Il Regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare all’interno dell’Unione Europea, contiene delle norme specifiche per consentire la rintracciabilità degli alimenti e degli ingredienti e stabilisce l’applicazione delle procedure per assicurare che la rintracciabilità possa essere sempre garantita.
Il suddetto regolamento definisce la “rintracciabilità” come la possibilità di ricostruire il percorso di un alimento o di una sostanza destinata a entrare a far parte di un alimento attraverso tutte le fasi, a partire dalla produzione, alla trasformazione e, infine, alla distribuzione.
Il Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari stabilisce che la responsabilità per la sicurezza degli alimenti incombe all’operatore del settore alimentare (OSA). Ciò vuol dire che l’operatore del settore alimentare, cioè ad esempio l’azienda che immette sul mercato un alimento o un integratore alimentare, è anche responsabile della sicurezza del prodotto.
Perciò l’operatore è tenuto non solo a garantire che il prodotto soddisfi le disposizioni della legislazione alimentare, ma anche a informare le autorità competenti qualora abbiano motivo di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato possa rappresentare un potenziale rischio per la salute del consumatore ed, eventualmente, ad attuare il ritiro dei lotti dai canali di distribuzione.
È indispensabile, quindi, per gli operatori che immettono in commercio un alimento o un integratore alimentare predisporre e mantenere le procedure e la documentazione necessarie ai fini di assicurare un’immediata rintracciabilità per un prodotto lungo tutta la catena alimentare.
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