La Regolamentazione degli alimenti particolari e degli integratori alimentari è composta da un insieme di norme Comunitarie e Nazionali che definiscono e regolamentano un serie di prodotti che, oltre a rispondere alla Normativa generale degli alimenti, devono fare riferimento anche a norme più specifiche, in virtù di alcune caratteristiche che li differenziano dagli alimenti comuni.

Ricadono in questa categoria:

  • Alimenti per lattanti e per la prima infanzia
  • Alimenti dietetici a fini medici speciali
  • Alimenti senza glutine
  • Prodotti ipo/asodici
  • Prodotti per sportivi
  • Prodotti dietetici vari
  • Alimenti arricchiti con vitamine e minerali o altre sostanze
  • Novel food
  • Integratori alimentari

Ciascuno di questi prodotti fa riferimento a una norma specifica, in alcuni casi armonizzata a livello Europeo, in altri specificatamente nazionale, che regolamenta la composizione, l’etichettatura, i claim, i requisiti di qualità.

Il Ministero della Salute esercita un’attività di sorveglianza e richiede la notifica di questi prodotti prima che vengano messi in commercio sul territorio italiano.

Gestione degli affari regolatori

Chi si occupa di affari regolatori in questo settore deve conoscere e tenere sotto controllo una normativa articolata e in continuo mutamento, composta di Regolamenti e Direttive Europee, di norme legislative nazionali e di linee guida emanate dalle diverse Autorità regolatorie e in particolare dal Ministero della Salute.

La conoscenza di base della normativa del settore alimentare riguarda le norme relative a produzione, controllo, verifica delle materie prime, etichettatura degli alimenti, possibilità di utilizzo degli additivi alimentari. Queste norme devono essere considerate in relazione alle norme particolari relative alla specifica categoria di alimenti.

La composizione degli integratori alimentari è soggetta a vincoli qualitativi e quantitativi, definiti da norme europee e da linee guida specifiche italiane, aggiornate frequentemente dal Ministero della Salute.

La rivendicazione di una attività di tipo salutistico per un alimento comune o particolare è subordinata al fatto che tale attività venga riconosciuta a livello Europeo attraverso una valutazione scientifica dell’Autorità Europea degli Alimenti a cui fa seguito una approvazione Comunitaria.

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